Il 12 luglio è il termine entro il quale il personale ATA può presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/22.
La nota 18372 del 14 giugno 2021 contiene le indicazioni per la presentazione delle domande. Il riferimento normativo è il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020.
In proposito, il MI ha reso disponibile il modulo che dovrà essere utilizzato per la presentazione dell’istanza:
Domanda personale ATA
La presentazione delle domande avviene in modalità cartacea.
Chi può richiedere l’assegnazione provvisoria
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Precedenze
All’articolo 18 del CCNI – Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria – sono state definite le modalità di indicazione delle preferenze che il personale intenda far valere nelle precedenze previste nell’articolo.
Queste le precedenze previste, in ordine di priorità:
I. Personale con gravi motivi di salute
II. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV. Assistenza
V. Personale dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo
VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
Ammessi anche i DSGA
Quest’anno sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità “annuale” anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.