I docenti che sono titolari su posto comune e hanno la specializzazione su sostegno possono fare domanda di utilizzazione provinciale sui posti di sostegno, mentre se la domanda è fatta per le utilizzazioni interprovinciali su posti di sostegno è necessario essere titolari su classe di concorso in esubero.
I docenti titolari su posto comune che possiedono il titolo di specializzazione sul sostegno possono fare, senza alcuna limitazione, domanda di utilizzazione provinciale (all’interno della provincia di titolarità) su posti di sostegno.
Bisogna invece sottolineare che l’utilizzazione interprovinciale su sostegno può essere fatta solo se il docente è titolare di una classe di concorso in esubero provinciale, come chiarito dall’art.2, comma 5, del CCNI utilizzazioni 2019-2022.
Bisogna ricordare che il punteggio per le utilizzazioni si computa facendo uso delle tabelle dei movimenti d’ufficio e non quella dei movimenti a domanda. Per cui il servizio pre ruolo è calcolato 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per ogni anno scolastico successivo al quarto anno. Per cui se complessivamente un docente avesse un pre ruolo di 5 anni su posto comune, come il caso del suddetto docente, totalizzerebbe per questo tipo di servizio 14 punti. Infatti per i primi 4 anni di pre ruolo avrebbe 12 punti e per l’altro 2 punti, per un totale di 14 punti.
Se un docente avesse 15 anni di ruolo di cui gli ultimi 5 svolti, come docente utilizzato, su posto di sostegno, spetterebbero 120 punti, 90 punti sono dovuti ai 15 anni di ruolo e gli altri 30 per il raddoppio del punteggio per i 5 anni svolti su sostegno. In buona sostanza mentre per i primi 10 anni vengono calcolati 6 punti l’anno, per i restanti 5 ( in cui si è prestato servizio su sostegno) si calcolano 12 punti per anno scolastico.
Nei titoli di servizio va valutato l’anno scolastico in corso e se ci sono le condizioni anche la continuità del servizio oltre quella maturata nell’anno in corso; per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie; in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Per il ricongiungimento al coniuge, che equivale al non allontanamento dal coniuge che risiede nel comune della scuola di titolarità, vengono assegnati 6 punti, per un figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni, 3 punti.
Per il superamento di un pubblico concorso della scuola secondaria di II grado sono assegnati 12 punti e per 3 corsi di perfezionamento di 60 CFU e 1500 ore di frequenza con esame finale, si segnano 3 punti, ovvero 1 per ogni corso di perfezionamento. Si terrà conto dei titoli posseduti entro il termine di scadenza delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, tale scadenza è fissata al 24 luglio 2020.
Tuttavia, come specificato nel CCNI delle utilizzazioni per l’anno 2019/2022 la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo titolare di cattedra o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale compie servizio. Nel caso l’istituto di titolarità non coincida con l’Istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.
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