Quali sono le norme che regolano il rientro dopo il 30 aprile di quei docenti assenti per più di 90 giorni o addirittura per più di 150 giorni?
Se dopo una assenza di lungo periodo (superiore ai 5 mesi continuativi) dovuta a motivi di salute o anche per ragioni non legate alla malattia, come ad esempio la conclusione di un periodo di dottorato di ricerca, un docente dovesse rientrare in servizio dopo il 30 aprile, non potrà riprendere servizio nelle proprie classi.
Infatti in caso di lunghe assenze dei docenti titolari, al fine di tutelare la continuità didattica degli studenti ed in particolare modo quella riferita alle classi terminali, esiste una norma contrattuale che consente di lasciare in servizio il docente supplente, mettendo a disposizione il docente titolare per lo svolgimento di supplenze dei docenti assenti, o anche in interventi didattici integrativi per un numero di ore pari a quello della propria cattedra.
La norma contrattuale di riferimento è l’art.37 del CCNL 2006-2009. In tale articolo si indicano i casi in cui un docente, che rientra in servizio dopo il 30 aprile dopo una lunga assenza, non potrà fare ritorno nelle proprie classi.
In buona sostanza il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
Questa norma è particolarmente sentita e patita dal personale precario che supplisce docenti lungodegenti o comunque che si assentano per lunghi periodi. Infatti è utile sapere che per giochi di calcolo delle giornate di assenza del titolare, il carattere continuativo del periodo di assenza può essere interrotto, qualora il titolare rientri in servizio per periodi di qualsiasi durata, anche di un solo giorno, ivi inclusi periodi di festività scolastica non compresi nei provvedimenti che danno titolo all’assenza.
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