Ci giungono decine e decine di segnalazioni di un utilizzo inappropriato, da parte dei dirigenti scolastici, del personale docente assegnato alle scuole su organico potenziato.
A questo punto è utile fare chiarezza sulle norme, specificando quali potrebbero essere considerati comportamenti antisindacali perpetrati dai dirigenti scolastici ai danni di questi docenti assunti in fase C. Un nostro lettore assunto in fase C per la classe di concorso A043 Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola secondaria di primo grado ci scrive chiedendo “se è legale utilizzare il personale del potenziamento anche per le supplenze nella scuola dell’infanzia….visto che tale ambito non rientrava nella fase C”.
Rispondiamo che “La legge 107/2015 al comma 20 consente di assegnare i docenti individuati per le classi di concorso relative al secondo ciclo di istruzione anche alle scuole del primo ciclo, ma non in modo assolutamente indiscriminato. Infatti nel comma 20 su citato si parla che tale utilizzo dei docenti alla primaria possa avvenire soltanto per l’insegnamento della lingua inglese, musica ed educazione motoria nella scuola primaria e solo in subordine ai docenti della primaria in possesso del titolo.
Poi per quanto è scritto nel comma 85 della legge 107/2015 il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
Tutto il resto è ovviamente “contra legem”.
Quindi utilizzare a pianta stabile un docente assegnato ad un ordine di scuola, piuttosto che ad un grado d’istruzione, su altro ordine e altro grado è da ritenersi una contravvenzione alla stessa legge 107.
Inoltre ci viene chiesto se è legittimo utilizzare i docenti dell’organico potenziato per 6 giorni alla settimana dalle ore 8 alle ore 13. Questo è ovviamente un palese comportamento antisindacale, in quanto non rispetta l’art.28 del CCNL 2006/2009 che regola l’orario di servizio settimanale dei docenti, che è di 18 ore per chi insegna nelle scuole secondarie e 24 nella scuola primaria.
Ogni docente della fase C dovrebbe avere assegnato un orario settimanale e possibilmente anche un giorno libero, è consentito che questi siano variabili di settimana in settimana a seconda dei bisogni della scuola. Inoltre è utile sapere che i docenti entrati in ruolo, anche se solo giuridicamente, hanno diritto ai giorni di permessi retribuiti ai sensi dell’art.15 comma 2 del contratto.
Al docente di organico potenziato che ci chiede se è il Ds può negargli il diritto di un giorno di permesso per la formazione, diciamo che tutti i docenti, ai sensi dell’art.64 comma 3 e comma 5, hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per partecipare ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche e sono considerati in servizio a tutti gli effetti.
Dalle segnalazioni che riceviamo, sembrerebbe anche che si faccia un utilizzo inappropriato dei docenti assegnati all’organico potenziato, negandogli diritti e caricandoli di incombenze illegittime. Forse il Miur, piuttosto che andare per banchetti, dovrebbe intervenire, con una nota ad hoc, esortando i DS ad applicare correttamente la legge e il contratto nei riguardi dei docenti in organico potenziato.