L’uscita anticipata da scuola di un alunno minorenne è una procedura delicata, che merita la massima attenzione: la richiesta deve essere esplicitata, per vie scritte o in presenza, da un genitore o da un delegato sempre dalla famiglia. Il personale scolastico deve verificare di volta in volta la veridicità della richiesta e le motivazioni. Come ha fatto, con accuratezza, è stato, il 9 gennaio, il personale di un istituto comprensivo statale della provincia di Belluno, a Borgo Valbelluna, dove la mattina, quindi durante l’orario delle lezioni, si è presentato uno sconosciuto qualificandosi come il padre di un alunno: l’uomo chiedeva di potere fare uscire il bambino dall’aula in anticipo rispetto all’orario di uscita.
“Gli insegnanti, che non lo conoscevano affatto, si sono subito insospettiti, e il tentativo di inganno non ha avuto esito”, scrive l’Ansa specificando anche che “l’uomo si è allontanato dalla scuola prima di poter essere identificato”.
Il dirigente scolastico, Umberto De Col, ha immediatamente inviato una lettera urgente a tutte le famiglie degli alunni: “Alla luce di quanto accaduto è stata data comunicazione ai nostri plessi di mantenere la massima attenzione”, ha scritto il preside ai genitori.
La normativa
Cosa dice la normativa sull’uscita anticipata degli alunni? L’alunno minorenne nel momento in cui viene accolto a scuola entra sotto l’egida e la responsabilità dell’istituzione scolastica, in particolare dei docenti dell’ora di lezione.
Solo in casi particolari legate alla salute, (malessere, visite mediche) o a richieste motivate di vario genere (familiari, personali, ecc.), il genitore che esercita la patria potestà sull’alunno con meno di 18 anni (o un suo delegato, attraverso un’autorizzazione scritta) può chiedere di farlo uscire anticipatamente: ciò può avvenire per vie scritte o attraverso la presenza del genitore o del delegato a cui si chiederà il documento di identità per verificare se corrisponde a quelli in possesso della scuola. In entrambi i casi, ogni istituto scolastico si dota di un regolamento interno che definisce il tutto.
Infine, si ricorda che la Legge 172 del 2017 specifica che i genitori o i tutori o gli affidatari dell’alunno possono autorizzare i minori di 14 anni, una volta però usciti da scuola dopo il termine delle lezioni, a recarsi autonomamente a casa: l’autorizzazione ha validità per tutta la durata del percorso di studi in quel determinato istituto.