In questo appuntamento con la nostra rubrica “A domanda, risponde…” a cura del prof. Lucio Ficara, le risposte ai quesiti dei nostri lettori sul tema delle vaccinazione del personale docente.
DOMANDA n. 1
I docenti, dirigenti scolastici e personale Ata considerati fragili possono richiedere un vaccino diverso da quello AstraZeneca?
RISPOSTA
La nota del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021 specifica che il vaccino AstraZeneca va somministrato a persone dai 18 fino al compimento dei 55 anni (54 anni e 364 giorni) in assenza di patologie che aumentino il rischio clinico associato all’infezione da SARS-CoV-2/COVID-19. Per cui se le patologie dell’operatore scolastico che deve vaccinarsi sono tali da aumentare i rischi clinici, allora è prevista la somministrazione del vaccino Pfizer.
DOMANDA n. 2
Il docente chiamato a vaccinarsi deve firmare il consenso alla somministrazione sia al momento della prima dose che a quello della seconda dose di richiamo?
RISPOSTA
Il docente dà il suo consenso una sola volta per tutto l’intero ciclo vaccinale. Con la nota del 26/1/2021 del “Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio buone pratiche sulla sicurezza nella sanità”, si rappresenta che, in merito al consenso informato vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, la manifestazione di consenso sottoscritto in occasione della somministrazione della prima dose è valida per tutto il ciclo vaccinale, comprensivo di prima e seconda dose. Non è pertanto necessario compilare nuovamente il modulo di consenso all’atto della seconda dose vaccinale.
DOMANDA n. 3
Quale permesso bisogna richiedere a scuola per consentire al docente o al personale Ata di andare a vaccinarsi?
RISPOSTA
Se si è docente o personale Ata di ruolo è conveniente richiedere uno dei giorni di permesso retribuito per motivi personali, ai sensi dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola. Per il personale Ata è possibile prendere, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del CCNL scuola 2016-2018, un permesso specifico per prestazioni mediche specialistiche ed esami diagnostici, fruibili su base giornaliera o oraria. Se invece si tratta di docenti o personale Ata precario, allora è meglio usufruire di una giornata di malattia per prestazione medica specialistica.
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