Costituisce elemento rilevante il fatto che la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie sia da alcuni mesi divenuto necessario per iscrivere i figli al nido, alla materna e alla scuola dell’obbligo. Anche i giudici ne tengono conto: è accaduto in Emilia Romagna, dove la circostanza è stata citata dal Tribunale civile di Modena per decidere sulla diatriba che andava avanti da 36 mesi tra due una coppia di genitori, divisi, derivante dalle posizioni opposti sulla necessità di vaccinare la figlia.
La madre non voleva saperne di vaccinare la bimba, oggi di 7 anni, oltre all’antitetanica. Il motivo, come avviene spesso in questi casi, deriva dalla presunta tossicità delle sostanze presenti nei vaccini obbligatori: il consulente della donna, Stefano Montanari è, non a caso, un ‘no vax’ e sostiene che all’interno dei vaccini ci siano “nanoparticelle potenzialmente nocive” per la salute.
Dall’altra parte, però, il padre reputa grave privare la bambina di quelle “punture” che prevengono da svariate e pericolose malattie: l’umo si è rivolto al giudice tutelare, annunciandogli tutta la sua preoccupazione per lo stato di salute della figlia. Ma questi, preso atto delle posizioni contrapposte, non ha potuto fare altro che ‘girare’ il caso al Tribunale civile di Modena.
Il quale ha dato ragione al padre. Fondamentale, nella decisione del giudice, è stato il fatto che di recente, la scorsa estate, è stata approvata la legge che estende numericamente le vaccinazioni obbligatorie, necessarie anche ad iscrivere i figli al nido, alla materna e alla scuola dell’obbligo. Una ragione in più, quindi, per accogliere la richiesta di vaccinare la bambina.
Sempre in terra emiliana, qualche mese il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato il ricorso presentato dai genitori di una bambina, che avevano avviato un’azione civile contro la discriminazione della loro figlia, condannandoli a pagare le spese legali.
I due avevano presentato domanda di iscrizione al nido d’infanzia sia a Carpi che a Correggio ma avevano esercitato il loro diritto alla non vaccinazione obbligatoria, confermando la loro obiezione di coscienza e deducendo il carattere discriminatorio della legge regionale nella parte in cui questa prevede “che l’assolvimento degli obblighi vaccinali costituisca condizione per l’accesso alle scuole di prima infanzia”.
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