Secondo la sentenza n° 2885 della Cassazione è reato penale, e non civile, portare i figli a scuola senza avere adempito all’obbligo vaccinale. Ad essere penalmente rilevante non è il non aver vaccinato i minori ma il mancato rispetto del provvedimento che impone, in assenza di certificazione, la sospensione dalla frequenza scolastica.
Viene fra l’altro precisato, come si legge sul Sole 24 Ore, che a “rientrare nel raggio d’azione del codice penale, ed esattamente dell’articolo 650, non è la mancata vaccinazione, ma la “disobbedienza” al provvedimento “legalmente dato per ragioni di salute dalla pubblica autorità (nella persona del dirigente scolastico competente)”.
Il decreto Lorenzin subordina – alla presentazione dei documenti che dimostrino il rispetto dell’obbligo – l’accesso “ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie”.
In questo quadro è del tutto irrilevante il richiamo al principio di autodeterminazione nelle scelte di salute e all’inesistenza nell’ordinamento di un obbligo vaccinale penalmente sanzionato. Per finire, anche all’assenza di un’epidemia in atto relativamente alle patologie coperte dal vaccino obbligatorio, sono “tali da legittimare l’adozione di un ordine urgente di esecuzione di vaccinazioni obbligatorie”. Dunque solo in caso di urgenza, e in occasione di epidemie in atto quando, in base al Dlgs 112/1998 (articolo 117) è legittimo emettere provvedimenti necessari e urgenti “di esecuzione coattiva dell’obbligo vaccinale”.
Infine, la norma del 2017 precisa che i dirigenti scolastici “sono tenuti” a richiedere al momento dell’iscrizione le carte che dimostrano il rispetto dell’obbligo come requisito per l’accesso a scuola e dunque per la Cassazione sono indiscutibili le ragioni di tutela della salute e dell’igiene pubblica. E viene pure sottolineato che si tratta di un fatto che “connota tutta la disciplina vaccinale, con particolare riguardo alle comunità scolastiche”.
Ecco le dieci sono le vaccinazioni obbligatorie da zero a 16 anni
Il Decreto legge 7 giugno 2017 , n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, prevede infatti le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati:
•anti-poliomielitica
•anti-difterica
•anti-tetanica
•anti-epatite B
•anti-pertosse
•anti-Haemophilus influenzae tipo b
•anti-morbillo
•anti-rosolia
•anti-parotite
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