Home I lettori ci scrivono Vaccini: accesso ai servizi e sanzioni. Il pagamento estingue obbligo

Vaccini: accesso ai servizi e sanzioni. Il pagamento estingue obbligo

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La regione Veneto, dopo aver proposto ricorso per questione di legittimità costituzionale avverso il DL 73/2017convertito dalla L. 119/2017, rilevate incongruenze nel testo normativo, ha comunicato una moratoria nell’applicazione di misure di restrizione della frequenza fino al 2019, allorquando opererà la decadenza prevista dall’articolo 3 bis.

Si rileva infatti che mentreall’articolo 3 comma 3, quale principio generale e non collegato espressamente alla fase transitoria (le disposizioni dell’art. 5 riguardano soprattutto la modalità tempistica), è disposto che “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso”, senza però prevedere nel contempo alcuna restrizione alla frequenza, all’articolo 3 bis, che introduce le misure di semplificazione a decorrere dal 2019, è invece previsto: “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione”.

Per la verità la decadenza, in quanto determinante l’estinzione del diritto per mancato esercizio in un tempo stabilito, appare forse un concetto giuridico poco calzante al caso, operando nei riguardi di alunni già iscritti ed a cui è stato riconosciuto previamente l’accesso. A tanto si aggiunge che, per i suoi effetti, cagiona una restrizione alla frequenza non transitoria.

In proposito la circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute pubblicata il 1° settembre, ha stabilito invece che “il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali sarà escluso dai servizi ma rimarrà iscritto per essere nuovamente ammesso successivamente alla presentazione della documentazione richiesta” (restrizione transitoria), ove il genitore/tutore/affidatario non provveda a consegnare la documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, l’immunizzazione, l’omissione, il differimento ovvero la prenotazione entro l’11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva ove consentita, entro il 10 marzo 2018.

La norma non individua il soggetto chiamato ad emettere il provvedimento (motivato) di esclusione (ovvero di decadenza) ma, in assenza di previsione esplicita, essendo mera conseguenza dell’accertamento della mancata consegna della documentazione e riguardando il rapporto scuola-famiglia, è desumibile esso spetti al dirigente scolastico.

La restrizione alla frequenza non è connessa direttamente all’inadempimento vaccinale ma alla mancata presentazione della documentazione, giacché i dirigenti scolastici non possono operare “valutazioni di merito”, ma comunque numerosi restano i soggetti non vaccinati o non (ancora) in regola con gli obblighi vaccinali tuttavia ammessi avendo provveduto a regolare adempimento.

Infatti, superata facilmente con la produzione della documentazione richiesta l’ipotesi del minore escluso dal servizio, sebbene regolarmente vaccinato, a causa dell’intempestiva o erronea consegna, avrà accesso il bambino il cui genitore/tutore/affidatario presenti entro l’11 settembre dichiarazione sostitutiva (salvo esclusione dopo il 10 marzo 2018 in assenza di attestazione che accerti l’osservanza dell’obbligo vaccinale) ovvero prenotazione della vaccinazione (quindi ancora non regolarmente vaccinato).

Tanto non appare conciliarsi perfettamente con la tutela della salute.

Il provvedimento restrittivo oggettivamente risulta il fattore di dissuasione all’inadempimento più determinante, considerando che il procedimento sanzionatorio appare lungo e sotto certi aspetti debole.

Infatti ai sensi dell’art. 3 comma 2 in difetto di presentazione della documentazione nei termini previsti i dirigenti scolastici sono tenuti a segnalare la circostanza “entro i successivi dieci giorniall’azienda sanitaria locale che … provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all’articolo l, comma 4” per il quale, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale “i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento” salvo che a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale”.

La Circolare 16 agosto 2017 del Ministero della Salute precisa che l’ASL, accertato l’inadempimento, ”convoca i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo. Nel caso in cui non rispondano all’invito, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari vengono nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire – eventualmente anche con il coinvolgimento del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale – una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione. Nell’ipotesi in cui i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari non si presentino al colloquio ovvero, all’esito dell’interlocuzione, non facciano somministrare il vaccino al minore, la ASL contesta loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con l’avvertimento che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo … entro il termine fissato dall’azienda sanitaria medesima, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. La contestazione dell’inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell’infanzia in attesa di vaccinazione, che però non viene successivamente effettuata per motivi non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa, rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo”.

La Circolare quindi, a seguito peraltro di un procedimento non di breve durata, contempla l’ipotesi del minore che acceda al servizio in attesa di vaccino e poi non lo esegua e continui a frequentare fino al persistente rifiuto a seguito di contestazione di inadempienza.

La sanzione amministrativa, poi, è compresa tra un limite minimo ed un massimo (rif. art. 10 della L. 689/81).

Dalla lettura dell’art. 8 L. 689/81 si evince che con l’inadempimento all’obbligo vaccinale non si commettono più violazioni della stessa disposizione, perciò la Circolare 16 agosto 2017 ha chiarito: “Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ai tutori e ai soggetti affidatari, a seguito di accertamento della violazione dell’obbligo di vaccinazione, è applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse. Difatti, ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a chi commette più violazioni della medesima disposizione viene comminata una sanzione maggiorata (e non un numero di sanzioni pari alle violazioni commesse). Di conseguenza, ove a seguito di contestazione da parte della ASL, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari non provvedano a far somministrare al minore il vaccino o i vaccini omessi, soggiaceranno all’applicazione di un’unica sanzione, ai fini della determinazione della quale si terrà conto del numero degli obblighi vaccinali non adempiuti. La sanzione per la medesima violazione non sarà comminata nuovamente all’inizio di ogni anno scolastico. Solo nell’ipotesi in cui i genitori o i tutori o i soggetti affidatari incorrano, successivamente, nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore a un diverso vaccino previsto a una età seguente), agli stessi sarà comminata una nuova sanzione. La sanzione sarà comminata anche nel caso in cui l’omissione riguardi un richiamo vaccinale. …. La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”.

In sintesi, tenendo conto che nessuna sospensione dalla frequenza potrà essere prevista nella scuola dell’obbligo:

 

– è applicata una sola sanzione a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse di cui si tiene conto solo ai fini di una maggiorazione della stessa;

– la sanzione non è comminata all’inizio di ogni anno scolastico;

– la sanzione estingue l’obbligo vaccinale ma non permette la frequenza solo nel sistema 0-6.