Vista la imminente scadenza del 10 marzo, riguardante gli adempimenti vaccinali per i minori di 16 anni, previsti dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, riepiloghiamo di seguito le indicazioni fornite dal Miur, in accordo con il Ministero della Salute, con la Nota 467 del 27.02.2018.
In particolare, la nota in questione fornisce istruzioni sia per l’anno scolastico corrente, sia per il prossimo anno scolastico, e distingue tra le regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali e quelle in cui invece sono state istituite e hanno adottato la procedura semplificata.
Sintetizziamo di seguito le varie situazioni possibili, riguardanti l’anno scolastico in corso 2017/2018:
Regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali
Entro il 10 marzo 2018: i genitori/tutori/affidatari, che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, dovranno presentare alle scuole la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinai e oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età).
Entro il 10 marzo 2018: i genitori/tutori/affidatari che si siano avvalsi della possibilità di dichiarare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate, nel caso in cui ai minori non siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data.
I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l’obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuto adempimento.
Scuole dell’infanzia: la presentazione, entro il 10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell’anno scolastico. In caso di mancata presentazione della documentazione, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto alle famiglie del minore
mediante comunicazione formale del dirigente scolastico, adeguatamente motivata. Il minore non in regola ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.
Regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali
SOLO SE le regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali intendono avvalersi della procedura semplificata, i genitori/tutori/affidatari non dovranno presentare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate.
I dirigenti scolastici provvederanno a inviare l’elenco degli iscritti, al corrente anno scolastico, entro il 2 marzo 2018. Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2018, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.
Entro il 20 marzo 2018: i dirigenti inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione “, a depositare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale.
Entro il 30 aprile 2018, i dirigenti scolastici trasmetteranno la documentazione ovvero comunicheranno l’eventuale mancato deposito, alla Azienda sanitaria locale.
Scuola dell’infanzia: i minori non in regola con gli adempimenti vaccina li, le cui famiglie non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima. In caso di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d’attesa dopo la data del 10 marzo 2018, il minore, una volta perfezionata l’iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale.