L’articolo 3-bis del Dl 73/2017 consegna ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia l’onere di trasmettere alle Asl territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2019, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e dei minori stranieri non accompagnati.
Spetta poi alle Asl restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi i dirigenti e i responsabili invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati negli elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di all’Asl.
Entro il 20 luglio dirigenti scolastici e responsabili trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, all’Asl che convoca i genitori per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 100 a 500 euro.
Il commento è ripreso da Il Sole 24 Ore,
mentre la nota deriva dall’Usr dell’Emila Romagna
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ossia per i servizi da zero a sei anni, la mancata presentazione della documentazione comporta la “decadenza dall’iscrizione”.
Rammenta inoltre che il 10 marzo è anche il termine ultimo, previsto dall’articolo 6, comma 3-quater, del Dl “Milleproroghe” 91/2018, per la consegna alle istituzioni scolastiche della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie da parte dei soggetti che si sono avvalsi della possibilità di presentare, per il 2018/2019, una dichiarazione sostitutiva. Facoltà prevista dalla circolare congiunta Miur-ministero della Salute numero 18902 del 7 novembre 2018.
I criteri e le modalità per lo scambio di informazioni tra scuole e Asl sono regolati dalle singole regioni.
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