Vista la imminente scadenza del 10 marzo degli adempimenti vaccinali riguardanti i minori di 16 anni, previsti dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il Miur ha fornito indicazioni operative per l’a.s. corrente e per il prossimo (Nota 467 del 27.02.2018), distinguendo tra le regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali e quelle in cui invece sono state istituite e hanno adottato la procedura semplificata.
Sintetizziamo nelle tabelle di seguito le varie situazioni:
a.s. 2017/2018 |
|
Regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali | Regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali |
Entro il 10 marzo 2018: i genitori/tutori/affidatari, che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, dovranno presentare alle scuole la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinai e oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età).
Entro il 10 marzo 2018: i genitori/tutori/affidatari che si siano avvalsi della possibilità di dichiarare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate, nel caso in cui ai minori non siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l’obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuto adempimento. |
SOLO SE le regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali intendono avvalersi della procedura semplificata, i genitori/tutori/affidatari non dovranno presentare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate.
I dirigenti scolastici provvederanno a inviare l’elenco degli iscritti, al corrente anno scolastico, entro il 2 marzo 2018. Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2018, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”. Entro il 20 marzo 2018: i dirigenti inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione “, a depositare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale. Entro il 30 aprile 2018, i dirigenti scolastici trasmetteranno la documentazione ovvero comunicheranno l’eventuale mancato deposito, alla Azienda sanitaria locale. |
a.s. 2018/2019 |
|
All’atto del perfezionamento dell’iscrizione del minore: i dirigenti scolastici provvederanno a richiedere ai genitori/tutori/affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie entro la fine dell’anno scolastico o la conclusione del calendario annuale. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni potrà essere sostituita dalla dichiarazione; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere presentata entro il 10 luglio 2018.
Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione dovrà essere presentata entro il 10 luglio 2018, senza preventiva presentazione di una dichiarazione. La mancata presentazione della predetta documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici e dai responsabili all’Azienda sanitaria locale. N.B. per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso. Per l’anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, i genitori/tutori/affidatari non potranno avvalersi della possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta prenotazione. Nell’ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, dopo il 10 luglio 2018, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione. |
SOLO SE le regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali intendono avvalersi della procedura semplificata, i genitori/tutori/affidatari non dovranno presentare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
I dirigenti provvederanno a inviare alle Aziende sanitarie locali l’elenco degli iscritti entro il 10 marzo 2018. Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 giugno 2018, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: a) “non in regola con gli obblighi vaccinali”; b) “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”; c) “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”. Nei dieci giorni successivi, i dirigenti inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi, con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”, a depositare, entro il 10 luglio 2018, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale. Entro il 20 luglio 2018, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l’eventuale mancato deposito, all’Azienda sanitaria locale che provvede agli adempimenti di competenza.
|