Con una circolare emanata proprio il 1° settembre Ministero dell’Istruzione e della Sanità forniscono ulteriori chiarimenti operativi sugli obblighi vaccinali.
La circolare è stata anticipata con un comunicato sul sito del Miur.
Chiarito definitivamente il piccolo “giallo” della scuola dell’infanzia.
“Le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per l’infanzia o scuole dell’infanzia (incluse quelle private non paritarie) – spiega il Miur – dovranno presentare la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo. La presentazione della documentazione è requisito di accesso. Quindi, già per l’anno scolastico 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non l’abbiano presentata entro i termini”.
Che è esattamente ciò che avevamo sostenuto fin dall’inizio e che altri organi di informazione avevano ritenuto errato e fuorviante.
D’altronde la legge è del tutto chiara ed è evidente che “requisito di accesso” significa esattamente ciò le parole dicono: se non si è vaccinati non si può accedere ai servizi scolastici della scuola dell’infanzia.
A partire dal 2019 la mancata presentazione della certificazione richiesta comporterà invece la decadenza della domanda di iscrizione.
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