Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo dei vaccini prospettate nei ricorsi della Regione Veneto.
A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale, respingendo i ricorsi, al termine della Camera di Consiglio: secondo la quale le misure in questione rappresentano una scelta spettante al legislatore nazionale, spiegando anche che il passaggio da una strategia basata sulla persuasione a un sistema di obbligatorietà dei vaccini si giustifica alla luce del contesto attuale caratterizzato da un progressivo calo delle coperture vaccinali.
Per la Consulta, inoltre, “la mancata vaccinazione non comporta l’esclusione dalla scuola dell’obbligo dei minori, che saranno di norma inseriti in classi in cui gli altri alunni sono vaccinati”.
Nell’udienza di ieri (21 novembre ndr), davanti alla Corte costituzionale – spiega il comunicato della Corte Costituzionale – sono state discusse le numerose questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto sul decreto legge n. 73 del 2017, convertito nella legge n. 119 del 2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età.
Le questioni sottoposte alla Corte costituzionale non mettevano in discussione l’efficacia delle vaccinazioni – attestata dalle istituzioni a ciò deputate (Organizzazione mondiale della sanità; Istituto superiore di sanità) e da una lunga serie di piani nazionali vaccinali – ma la loro obbligatorietà, sospesa dalla Regione Veneto con una legge del 2007 che aveva introdotto un sistema di prevenzione delle malattie infettive basato solo sulla persuasione. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni prospettate. Secondo i giudici costituzionali, le misure in questione rappresentano una scelta spettante al legislatore nazionale.
Per i giudici di altro grado, quindi, questa scelta non è irragionevole, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva e fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie.
La Corte ha considerato tra l’altro che tutte le vaccinazioni rese obbligatorie erano già previste e raccomandate nei piani nazionali di vaccinazione e finanziate dallo Stato nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea). Inoltre, il passaggio da una strategia basata sulla persuasione a un sistema di obbligatorietà si giustifica alla luce del contesto attuale caratterizzato da un progressivo calo delle coperture vaccinali.
Sempre per la Corte, considerato che la legge di conversione ha modificato il decreto legge riducendo sensibilmente le sanzioni amministrative pecuniarie e prevedendo che, in ogni caso, debbano essere precedute dall’incontro tra le famiglie e le autorità sanitarie allo scopo di favorire un’adesione consapevole e informata al programma vaccinale. Infine, la mancata vaccinazione non comporta l’esclusione dalla scuola dell’obbligo dei minori, che saranno di norma inseriti in classi in cui gli altri alunni sono vaccinati.
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