A seguito del provvedimento firmato poche ore fa dal Garante della Privacy, la vicenda degli obblighi vaccinali rischia di complicarsi, e non poco.
Il Garante infatti, su richiesta della Regione Toscana e di altri soggetti istituzionali ha esaminato accuratamente l’intera questione per quanto attiene la necessità che i dati personali (sensibili e non) degli alunni vengano trattati in modo corretto dalle scuole e dalle aziende sanitarie.
Il parere del Garante è contenuto in un ampio e articolato provvedimento che, in sostanza, sottolinea due o tre punti da tenere ben presenti: innanzitutti il Garante ricorda che il passaggio di dati personali da una amministrazione pubblica all’altra è consentita solo quando è prevista dalla legge, mentre il trattamento dei dati sensibili deve sempre prevedere un apposito regolamento.
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A partire da queste considerazioni il Garante chiarisce che le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private – e i servizi educativi per l’infanzia possono trasmettere l’elenco degli iscritti alle aziende sanitarie territorialmente competenti; gli elenchi nominativi, infatti, contengono solamente dati personali e l’invio è certamente necessario per perseguire compiti istituzionali (e cioè l’attivazione della procedura prevista dal decreto legge 73/2017).
Ma, il Garante conclude con un inciso che potrebbe rimettere in discussione non pochi aspetti dell’intero meccanismo: “Con il nostro provvedimento è ora consentita la trasmissione dei registri degli iscritti dalle scuole alle Asl. Al momento, invece, manca un’adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole. Resta naturalmente ferma la nostra disponibilità a esaminare ogni soluzione normativa che possa eventualmente introdurre ulteriori semplificazioni“.
Senza dimenticare che a questo punto è opportuno che le scuole facciano molta attenzione alle modalità di trattamento dei dati sensibili relativi alle vaccinazioni, in attesa che la materia venga regolamentata dal Ministero come dovuto per legge (il regolamento attuale è contenuto nel DM 305 del 7.12.2006).
Già in precedenza avevamo evidenziato il problema, ma adesso si entra nel vivo e quindi è bene che tutti gli operatori scolastici prestino la massima attenzione.
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