Categorie: Attualità

Vaccini, niente nido o asilo per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria

Arriva il vademecum per le famiglie, le Asl e le scuole della nuova legge sui vaccini obbligatori.

Il ministero alla Salute ha pubblicato la circolare che spiega il provvedimento e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato oggi alle scuole la circolare che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale.

 

Niente nido o scuola dell’infanzia per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria.

“La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione – si legge – ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”.

Il divieto di iscrizione ai non vaccinati non vale invece per la scuola dell’obbligo. “Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo – si legge sempre nella circolare – la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami”.

 

I minori non vaccinabili per ragioni di salute, spiega la nota, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.

 

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“Inoltre, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicheranno alla ASL, mediante modalità operative decise localmente dalla ASL, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati”.

 

LEGGI LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (clicca qui)

 

 

 

VADEMECUM (fonte AdnKronos) 

 

QUALI SONO I VACCINI OBBLIGATORI – Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, sono obbligatorie e gratuite – in base alle specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita – le seguenti vaccinazioni:

Vaccinazioni obbligatorie in via permanente – Vaccinazione anti-poliomielitica; vaccinazione anti-difterica; vaccinazione anti-tetanica; vaccinazione anti-epatite B; vaccinazione anti-pertosse; vaccinazione anti-Haemophilus Influenzae tipo b.

Vaccinazioni obbligatorie sino a diversa valutazione – Vaccinazione anti-morbillo; vaccinazione anti-rosolia; vaccinazione anti-parotite; vaccinazione anti-varicella.

 

CHI DEVE VACCINARSI – I nati dal 2001 al 2004 devono effettuare – ove non abbiano già provveduto – le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) oltre all’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenza tipo b raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000.

nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005 – 2007.

nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014.

nati dal 2017 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-varicella previste nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019.

Tutte le vaccinazioni elencate sono gratuite, e lo sono anche quando è necessario recuperare somministrazioni che non sono state effettuate in tempo.

 

DOCUMENTI PER LA SCUOLA – Cosa serve per l’iscrizione a scuola? Per chi già avesse effettuato tutti i vaccini, basterà presentare la documentazione comprovante l’effettuazione. Anche la semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, ma solo in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione – o a iniziarne il ciclo nel caso questo preveda più dosi – entro la fine dell’anno scolastico.

 

ESONERATI o POSTICIPATI – Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale, ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia. Esonerati anche i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra. Il vaccino è invece posticipato quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra, ad esempio quando versino in una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre.

Per potersi iscrivere al nido o a scuola, gli esonerati e i ‘posticipati’ dalle vaccinazioni dovranno presentare l’idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale o quella comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino con copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale.

 

COSA SUCCEDE SE NON SI VACCINA – Nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il differimento, i minori da 0 a 6 anni non potranno accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. dai 6 ai 16 anni, invece, potranno comunque accedervi.

In entrambi i casi tuttavia il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL. Da quel momento ed entro 10 giorni, l’ASL contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo, indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se i genitori/tutori non si presenteranno all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvederanno a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesterà formalmente l’inadempimento dell’obbligo.

A quel punto, la famiglia (o chi tutela il minore) si vedrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio, in base al numero di vaccinazioni omesse). Non si incorrerà invece in sanzione quando si provvederà a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione. A patto, però, che la famiglia ne completi il ciclo nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

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Andrea Carlino

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