Il decreto sull’obbligo delle vaccinazioni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con il numero 73.
L’articolo 1 del decreto stabilisce innanzitutto che per i minori di età compresa fra gli 0 e i 16 anni le seguenti vaccinazione sono obbligatorie: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; g) anti-meningococcica B; h) anti-meningococcica C; i) anti-morbillo; l) anti-rosolia; m) anti-parotite; n) anti-varicella.
Il comma 4 prevede che in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ai genitori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 7.500 euro; non sono però soggetti a sanzione i genitori che ottemperano all’obbligo dopo aver ricevuto la contestazione da parte delle strutture della Asl.
L’articolo 2 istituisce l’obbligo, per il Ministero della salute, di promuovere iniziative di comunicazione e informazione sui contenuti del decreto.
A partire dal prossimo anno scolastico Ministero della salute e Ministero dell’istruzione dovranno avviare iniziative di formazione del personale docente ed educativo (per queste attività il decreto stanzia la somma di 200mila euro ricavato peraltro dal fondo per l’autonomia scolastica previsto dalla legge 440/97).
L’articolo 3 pone a carico dei dirigenti scolastici obblighi ben precisi.
Intanto al momento dell’iscrizione dovranno chiedere ai genitori di presentare “idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni”. Nel caso in cui i genitori non dovessero presentare la certificazione i dirigenti dovranno segnalare la situazione all’Asl. Lo stesso articolo stabilisce che per le vaccinazioni rappresentano requisito di accesso per asili e scuole dell’infanzia.
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I controlli a carico della scuola non si fermano qui. Quelli stabiliti dall’articolo 4 sono particolarmente complessi.
Il primo comma prende in esame il caso dei minori che, per comprovati motivi medici, possono essere esentati dall’obbligo vaccinale: questi minori possono essere inseriti in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati avendo già contratto la malattia in modo naturale.
I dirigenti scolastici dovranno però fare molta attenzione nella composizione delle classi perché il secondo comma dell’articolo 4 pone a loro carico l’obbligo di comunicare all’ASL, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.
Vale comunque la pena di ricordare che il decreto in legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni e cioè entro il prossimo 18 agosto; tenuto conto della chiusura estiva delle Camere è presumibile che la conversione in legge dovrà essere fatta perlomeno entro venerdì 11 agosto.
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Decreto 73 del 7.06.2017 in materia di vaccini obbligatori