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Vaccini scuola, la tutela dei dati personali in Calabria viene violata

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Nelle scuole calabresi parte un monitoraggio sul numero dei docenti che ha ricevuto una dose o due dosi del vaccino. Alcuni collaboratori dei dirigenti scolastici di Istituti scolastici calabresi, per ottemperare a una richiesta dell’USR Calabria, stanno violando la tutela dei dati personali dei docenti.

Richiesta USR Calabria

Le scuole della Regione Calabria hanno ricevuto da parte dell’Ufficio scolastico regionale, da circa due giorni, la richiesta di conoscere il numero dei docenti vaccinati e che dovranno fare gli esami di Stato del I ciclo e del II ciclo. Sembrerebbe una vera e propria mappatura di chi si è vaccinato e di chi non si è sottoposto alle dosi del vaccino. Tale richiesta ha sollevato proteste ed ha creato imbarazzo tra i docenti, i sindacati di categoria stanno chiedendo spiegazioni di questo monitoraggio.

Le richieste alle scuole

L’USR Calabria ha inviato alle scuole una nota in cui emerge la necessità di svolgere gli ormai imminenti Esami conclusivi del I e II ciclo nella massima sicurezza con tutto il personale coinvolto vaccinato. Per tale motivo viene richiesto alle scuole di compilare un modulo Google per ogni scuola, da restituire entro le ore 12.00 di venerdì 14 maggio 2021. In tale modulo si chiede, tra le altre cose, il numero di DOCENTI coinvolto negli esami conclusivi che ha fatto la PRIMA dose del vaccino, il numero di DOCENTI coinvolto negli esami conclusivi che ha completato il ciclo di vaccinazione, il numero di DOCENTI coinvolto negli esami conclusivi che ha la prenotazione per la PRIMA dose prevista nel periodo interessato dagli esami, il numero di DOCENTI coinvolto negli esami conclusivi che ha la prenotazione per la SECONDA dose prevista nel periodo interessato dagli esami e il numero di DOCENTI coinvolto negli esami conclusivi che è privo di vaccinazione.

Il monitoraggio corre sui gruppi WhatsApp

Questa iniziativa presa dall’USR Calabria ha scatenato, da parte degli staff di direzione una vera e propria caccia ai dati dei docenti vaccinati con due dosi, con una dose e quelli non vaccinati.

Una docente dello Staff di direzione di una scuola nel gruppo WhastApp della sua scuola scrive: “Avrei bisogno di conoscere, a seguito di un’indagine inviata dall’USR Calabria, chi sono i commissari di esami di Stato che hanno fatto una dose di vaccino, quelli che ne hanno fatte due e chi, tra quelli prenotati, alla data dell’esame sarà privo di vaccino…“. Chiude scrivendo di ricevere entro oggi queste comunicazioni, perché il monitoraggio va inviato in giornata.

Il Garante dice NO

Il comportamento della docente che raccoglie i dati dei docenti vaccinati è pienamente censurabile. Anche il Garante per la tutela dei dati personali risponde chiaramente “NO” ad alcune FAQ:

“Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?”. La risposta del Garante è “no”. “Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti Covid 19”. E ciò neppure con il consenso del lavoratore. Infatti, scrive il Garante, “il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità”.

Altra domanda posta nelle FAQ è la seguente: “il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati”. La risposta dell’Autorità per la protezione dei dati personali è ancora una volta no: “il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati”. E aggiunge: “solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (…). Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati”.

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