Il decreto sull’obbligo vaccinale contiene una disposizione finanziaria che sta creando qualche perplessitàm tanto che alcuni lettori ci hanno chiesto di approfondire la questione.
Il punto interrogativo riguarda la disposizione contenuta nell’articolo 7, laddove si dice: “Dall’attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Come va letta questa norma?
Tutto sommato la spiegazione è semplice, basta conoscere le tecniche con cui vengono redatti i testi normativi.
Intanto è chiaro che la disposizione prevede che le iniziative di formazione e informazione previste dal comma 3 dell’articolo 2 della legge e rivolte ai docenti e agli studenti dispongono di un proprio finanziamento: si tratta di 200mila euro che saranno “sottratti” dagli stanziamenti a sostegno dell’autonomia scolastica previsti dalla legge 440 del 1997.
Da tutte le altre attività di cui parla la legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In altri casi è già accaduto che – secondo una lettura semplicistica (e ovviamente errata) – l’espressione sia stata intesa come se per le attività richiamate dalla disposizione di legge non si possano in alcun modo “spendere soldi”.
Ma è del tutto evidente che la lettura corretta non è questa, altrimenti se ne dovrebbe dedurre che chi fornisce i vaccini alle ASL lo dovrà fare gratuitamente e che il personale sanitario che dovrà intensificare la propria prestazione lavorativa per consentire l’applicazione della legge non potrà in alcun modo percepire nessuna forma di retribuzione aggiuntiva.
Se fosse valida questa inerpretazione neppure il personale della scuola potrebbe essere pagato per eventuali ore aggiuntive di lavoro relative al controllo della documentazione e così via.
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E’ evidente che l’interpretazione da dare è del tutto diversa: l’espressione “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” sta semplicemente a signficare che le diverse azioni previste dalla legge devono trovare copertura negli stanziamenti di bilancio già previsti. I vaccini dovranno essere acquistati dalle ASL usando le risorse già disponibili per l’acquisto dei farmaci mentre le prestazioni aggiuntive del personale sanitario o scolastico potranno essere reitribuite utilizzando i fondi destinati allo scopo (nel caso della scuola si farà riferimento alla FIS).
Ovviamente questa regola vale in tutti quei casi in cui in una legge compare una espressione analoga: la regola è che per le attività di cui parla la legge si possono certamente “spendere soldi” purchè la copertura sia a carico di stanziamenti di bilancio già esistenti.
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