Cosa succede se il bambino o ragazzo non ha seguito il calendario vaccinale? Se all’ASL ci sono lunghe code, cosa accade se non si riescono a fare le vaccinazioni obbligatorie entro l’apertura delle scuole? Cosa fare se il bambino ha già contratto naturalmente una malattia?
Per rispondere a queste domande la Società Italiana di Pediatria propone un vademecum a supporto delle famiglie per orientarsi tra gli adempimenti previsti dalla nuova legge sull’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola.
Queste le indicazioni riportate dalla SIP:
QUALI SONO LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE?
Attualmente la legge sull’obbligo vaccinale per l’accesso a scuola prevede per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati, in base alle specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita (vedi Fig. 1), le seguenti vaccinazioni:
QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Da precisare che la sanzione, per il modo in cui è costruito il provvedimento, non può che essere considerata come ipotesi estrema, che si applica solo laddove non funzionino il sistema di comunicazione e l’alleanza terapeutica tra il personale sanitario e coloro che sono tenuti a far vaccinare il minore. Da precisare che l’obbligo vaccinale vale anche per l’iscrizione dei minori ai centri di formazione professionale regionale ed alle scuole private non paritarie.
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CHI SONO I MINORI ESONERATI DALL’OBBLIGO VACCINALE?
I soggetti che hanno già contratto la malattia infettiva prevenibile con la vaccinazione (documentata dagli esiti dell’analisi sierologica) ed i soggetti che si trovano in particolari condizioni cliniche (opportunamente documentate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta) a causa delle quali è controindicata la vaccinazione.
E PER CHI HA GIA’ CONTRATTO UNA MALATTIA INFETTIVA?
Per i soggetti che hanno già avuto una delle malattie infettive, l’obbligo vaccinale potrà essere assolto, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
Dal momento che molti vaccini contro una singola malattia infettiva risultano essere difficilmente reperibili (alcuni addirittura non esistono) nel testo della stessa Legge viene chiaramente e giustamente riportato che: “In ogni caso, effettuare una vaccinazione non comporta alcun rischio per un soggetto immunizzato, ma rafforza comunque le difese immunitarie e funziona come richiamo vaccinale”. E’ scientificamente dimostrato che non esiste alcun problema a vaccinarsi contro specifiche malattie infettive già contratte!
COME FARE A DIMOSTRARE UN’AVVENUTA IMMUNIZZAZIONE SUCCESSIVA AD UNA SPECIFICA MALATTIA INFETTIVA?
L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione.
COSA E’ NECESSARIO PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE A SCUOLA?
Gli adempimenti per l’iscrizione a scuola sono a seconda dei casi:
– idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni;
– idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino;
– idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
– copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL);
Si precisa che la semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.
In ogni caso il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto.
QUALI SONO LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER QUEST’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E QUALI QUELLE PER GLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI?
Entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo ed entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell’infanzia:
– per l’avvenuta vaccinazione: deve essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione;
– per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione;
– per coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: si deve presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.
Entro il 10 marzo 2018: nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
A partire dall’anno scolastico 2019/2020 è prevista un’ulteriore semplificazione degli adempimenti a carico delle famiglie per l’iscrizione a scuola dei minori: gli Istituti scolastici dialogheranno direttamente con le ASL, al fine di verificare lo “stato vaccinale” degli studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie.
COSA SUCCEDE SE PER IL BAMBINO DA 0 A 6 ANNI NON VIENE PRESENTATA ALCUNA DOCUMENTAZIONE?
Il minore non potrà accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia!
Successivamente il Dirigente scolastico o il Responsabile dei servizi educativi segnalerà, entro dieci giorni, la suddetta violazione alla ASL di competenza, la quale a sua volta contatterà i genitori/tutori/affidatari del minore per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte; nel caso in cui tali genitori/tutori non si presentino all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesterà formalmente l’inadempimento dell’obbligo.
COSA COMPORTA LA CONTESTAZIONE DELL’ASL PER L’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO?
I genitori/tutori/affidatari del minore si vedranno applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento. Solo nell’ipotesi in cui i genitori o tutori incorrano successivamente nella violazione di un nuovo obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad es ommettendo di sottoporre il minore a un vaccino previsto a un’età successiva) agli stessi sarà comminata una nuova sanzione. Tale sanzione riguarderà anche l’omissione dei richiami vaccinali. Nel caso in cui gli stessi genitori/tutori/affidatari dovessero provvedere a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione (a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL) non saranno più tenuti a pagare la suddetta sanzione.
COME SARA’ DEFINITA LA FORMAZIONE DELLE CLASSI NEL CASO IN CUI RISULTI PRESENTE UN MINORE CHE PER MOTIVI CERTIFICATI RISULATA ESSERE “NON VACCINABILE”?
I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Dirigenti scolastici, saranno tenuti a comunicare all’ASL competente, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.
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