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Vaccino anti Covid, l’obbligo è possibile, lo dice una sentenza della Corte costituzionale

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È di sorprendente attualità la sentenza della Corte Costituzionale n.5/2018 sull’obbligo vaccinale. Partendo da un contesto diverso da quello attuale, la suprema Corte stabilisce però i principi in base ai quali, in certi casi (e la pandemia da Covid-19 lo è), può prevalere l’interesse alla tutela della salute pubblica sull’autodeterminazione individuale. Al momento nessuno ne parla apertamente, ma, se la situazione epidemiologica attuale richiederà una massiccia vaccinazione della popolazione e se l’adesione dovesse essere inferiore alle attese, la via è già segnata.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, pur avendo escluso per ora l’obbligo generalizzato, al contempo ha fatto capire che si stanno studiando varie ipotesi, fra cui l’obbligatorietà almeno per le categorie di lavoratori più esposte al rischio. Molti esponenti del governo, del Consiglio superiore di sanità, del Comitato tecnico scientifico si sono già dichiarati per l’obbligo vaccinale esteso a tutto il settore pubblico.

Il contesto da cui è nata la sentenza


Nel 2017, l’allora ministra della salute Beatrice Lorenzin, del governo Gentiloni, rendeva obbligatori 12 vaccini (poi ridotti a 10, di cui 4 “storici”) per i minori sotto i 16 anni di età. La forma scelta dal governo, considerata la necessità e urgenza, era il decreto legge n. 73, poi convertito in legge n. 119/2017. La motivazione: contrastare il progressivo calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, in atto dal 2013, che aveva portato a una copertura vaccinale al di sotto del 95%, soglia raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità per garantire la cosiddetta “immunità di gregge” per le 10 malattie in oggetto.

Il decreto del governo fu impugnato dalla Regione Veneto, nell’ambito di una complessa dialettica di competenze fra Stato e Regioni. La Regione ricorrente contestava sia la decretazione d’urgenza, perché sul proprio territorio non esisteva alcuna emergenza, sia la lesione delle competenze regionali in materia di tutela della salute, con disposizioni statali considerate “ingiustificate ed eccessive”, tali da travolgere il programma regionale, basato sul consenso informato e sull’alleanza terapeutica, non sulla coercizione. È richiamato in proposito l’art. 32 della Costituzione, che garantisce la libertà del singolo di non sottoporsi a cure o terapie non scelte o accettate, salvo che ricorra uno stato di necessità per la salute pubblica.
È questa la parte più attuale della sentenza, specialmente in una situazione di pandemia globale.

La Corte Costituzionale: legittimo introdurre l’obbligo vaccinale

La lunga disamina della Corte Costituzionale, redatta da Marta Cartabia, sembra scritta oggi, per le conclusioni e i principi affermati.
Tralasciando la parte sul conflitto di competenze, tre sono i punti veramente attuali.
a) È legittimo il mezzo del decreto legge per introdurre l’obbligo di vaccinazione. Nello specifico, il riferimento è alla situazione del 2017, anno in cui si era registrata una tendenza preoccupante al calo delle coperture vaccinali e la diffusione di un’epidemia di morbillo (4.885, con 4 decessi). La Corte ha approvato la scelta del decreto legge da parte del governo, ritenendo fondati i motivi di necessità e di urgenza: “A fronte di una copertura vaccinale insoddisfacente nel presente e incline alla criticità nel futuro, questa Corte ritiene che rientri nella discrezionalità – e nella responsabilità politica – degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta urgenza di intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi, anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione”.
b) Rientra nella potestà legislativa dello Stato l’introduzione dell’obbligatorietà per alcune vaccinazioni, in quanto “la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede necessariamente l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale”, con l’obiettivo della cosiddetta immunità di gregge, che richiede una copertura vaccinale a tappeto. Pertanto, in quest’ambito, le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa statale.
c) L’obbligo di vaccinazione non contrasta con l’articolo 32 della Costituzione. “La giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività”.
“In particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.:
se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)”.
Per assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, si può ricorrere talora alla raccomandazione, talora all’obbligo, anche con misure sanzionatorie. “Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)”.

La sentenza rapportata ad oggi

Se nel 2017 preoccupava una “epidemia” di morbillo di 4.885casi e 4 decessi, tanto da giustificare posizioni “impositive” sui vaccini, figuriamoci nella situazione pandemica attuale dal momento in cui è disponibile un vaccino approvato dalle autorità mediche e scientifiche competenti in materia.

Ci vuole però una scelta “politica”, un governo coeso al suo interno, capace di fare scelte politiche di peso. Sappiamo invece che l’attuale governo al suo interno è diviso fra chi propende per l’obbligo e chi per la “persuasione”. Una cosa però è certa: se nel giro dei prossimi mesi non si raggiunge la copertura necessaria e attesa, o se all’interno delle categorie considerate prioritarie ci fossero troppi casi di rifiuto, allora, dal punto di vista della legittimità costituzionale, non ci sarebbero dubbi sulla strada da seguire.