La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.
A dirlo è la circolare n. 53922 del 25 novembre 2021, con la quale in Ministero della Salute dispone la proroga della validità delle certificazioni di esenzione.
LA CIRCOLARE
Ricordiamo che la certificazione viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
La circolare del Ministero della Salute del 4 agosto scorso, richiamata dalla nuova circolare, chiarisce anche che la vaccinazione non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione. Invece, l’allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
Ci sono poi situazioni in cui è possibile valutare l’utilizzo di un vaccino diverso da quello inoculato con la prima dose, ad esempio dopo una reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o nei casi di miocardite e pericardite.
Infine, la circolare ribadisce che l’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale; per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale.
Obbligo vaccinale
In merito all’obbligo vaccinale introdotto dal 15 dicembre prossimo, si fa presente che il personale interessato sarà invitato dal Dirigente scolastico a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione o la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni.
Quindi, il personale che non può vaccinarsi, può consegnare al Dirigente scolastico la propria certificazione di esenzione, che al momento è valida fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe.