L’apertura del vaccino anti Covid-19 ai minorenni, al via da pochi giorni, ha aperto delle questioni difficili, laddove i genitori, soprattutto se in fase di separazione o già separati, non la pensano allo stesso modo sulla vaccinazione. Il fatto è che i centri vaccinali chiedono il consenso di entrambi i genitori e dal punto di vista legale, non essendo il vaccino anti Covid-19 obbligatorio, il giudice potrebbe non autorizzare l’iniezione col risultato che i minorenni non potrebbero vaccinarsi.
Quali sono gli scenari?
La specificità della diffusione del virus nel caso del Covid -19 pone problemi che nel passato sono stati risolti dal giudice della separazione, al quale andrà indirizzato il ricorso per autorizzare il figlio minorenne al vaccino, che aveva deliberato di non poter autorizzare le vaccinazioni contro il papilloma virus e la meningite perché non obbligatorie, ma facoltative, decisione presa in una sentenza del 2018 emessa dal Tribunale Civile di Milano, perché non esisteva un grave pregiudizio vista la scarsa diffusione delle malattie sul territorio nazionale. Diverso oggi il caso del Covid-19 e che quindi potrebbe portare a pronunce differenti. Già in quell’occasione però il giudice aveva richiamato i genitori a ridimensionare la loro conflittualità, valutandosi eventualmente anche una limitazione della capacità genitoriale.
Coloro che stanno per compiere i 18 anni sono definiti grandi minori e molte pronunce di legittimità nell’ordinamento italiano hanno dato peso alla volontà dei cosiddetti grandi minori, ovvero i ragazzi prossimi alla maggiore età, che si ritiene siano in grado di compiere scelte di vita e orientare consapevolmente le proprie decisioni. Nel caso della volontà di vaccinarsi si può fare riferimento al principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale le liti strumentali dei genitori devono cedere il passo davanti all’interesse del minore e della collettività.
Se i genitori, non separati, la pensano in modo diverso sul vaccino, per esempio uno di loro è un genitore no -vax, la competenza è quella del Tribunale per i minorenni con possibili ricadute anche sulla capacità genitoriale del genitore no-vax, secondo la Corte di appello di Napoli, ordinanza del 30 agosto 2017, quando la mancata vaccinazione può rappresentare un grave pregiudizio per il minore,
In ogni caso, comunque, l’ultima parola spetta al giudice, che riterrà più corretta la scelta del genitore più conforme alla legge e all’opinione scientifica dominante.
Infine, se il minorenne è in una struttura o è ricoverato o non è in grado di autodeterminarsi, sulla somministrazione del vaccino contro il Covid-19 al suo posto decide l’amministratore di sostegno precedentemente nominato (decreto n. 9468/2021 tribunale di Cassino).
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