Valentina Aprea e Stefania Giannini non possiedono il concetto “competenza”

Si definisce competenza il comportamento esibito da chi affronta positivamente un compito.La positività del risultato è condizionata dal possesso delle informazioni attinenti l’attività e delle qualità mentali e operative necessarie.L’insegnamento “per regole”, che privilegia l’aspetto cognitivo, è funzionale a situazioni statiche cui lo studente deve adattarsi (addestramento).

Le competenze sono prodotte dall’esercizio, dalla puntuale applicazione di quanto acquisito.L’insegnamento “per problemi” persegue intenzionalmente entrambi i traguardi: gli studenti sono sollecitati dalle questioni che hanno scandito l’evoluzione disciplinare e, per risolverle, devono applicare correttamente i corrispondenti metodi risolutivi (laboratori). Da un lato conquisteranno conoscenze, dall’altro lato svilupperanno e rinforzeranno capacità e abilità.[un esempio è visibile in rete: laboratorio di matematica: Pitagora]

Programmi scuola media 1979 – “Se correttamente interpretate, tutte le discipline curriculari – sia pure in forme diverse – promuovono nell’allievo comportamenti cognitivi, gli propongono la soluzione di problemi, gli chiedono di produrre risultati verificabili, esigono che l’organizzazione concettuale e la verifica degli apprendimenti siano consolidate mediante linguaggi appropriati.

Nella loro differenziata specificità le discipline sono, dunque, strumento e occasione per uno sviluppo unitario, ma articolato e ricco, di funzioni, conoscenze, capacità e orientamenti indispensabili alla maturazione di persone responsabili e in grado di compiere scelte. Si tratta del resto di soddisfare l’esigenza che il preadolescente manifesta, passando da esperienze di vita più globali e di cultura più indifferenziate, proprie della scuola primaria, a quelle più articolate e specifiche della scuola secondaria di primo grado, sulla linea della necessaria e appropriata pluralità delle discipline e dei contributi che esse forniscono”.

I programmi della scuola media sono un raffinamento dei decreti delegati del 74 che, riconosciuta la complessità del problema scolastico, l’hanno abbattuta procedendo per successive approssimazioni.

·       La definizione dell’output di sistema apre il procedimento: quali competenze generali devono aver maturato gli studenti per interagire positivamente con l’ambiente socio-culturale, al termine del loro percorso scolastico?

Al Consiglio di circolo/istituto è affidata la problematica formativa: “Elabora e adotta gli indirizzi generali”.

·       Al Collegio dei docenti è affidata la problematica educativa: gestire percorsi d’apprendimento finalizzati alla conquista delle capacità sottese alle competenze generali, “programmazione dell’azione educativa”.

·       Al Consiglio di classe è affidato il coordinamento didattico (istruzione): disegnare percorsi unitari che calibrano i traguardi del Collegio con la specificità degli studenti con cui interagisce.

·       Al docente è affidata la responsabilità della progettazione didattica mirata alla promozione di competenze specifiche; progettazione vincolata dalle delibere del Consiglio di classe.

Il DPR 275/99 rinforza, ricalcando, la struttura decisionale del decreto delegato del 74. L’art. 1 recita: “L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”.

In questo contesto è da collocare l’operato dell’on. Valentina Aprea e dell’on. Stefania Giannini.

Dalla presentazione del disegno di legge Aprea: “La riforma degli organi collegiali della scuola degli anni settanta ha cercato di superare il centralismo dello Stato, ma ha mostrato, quasi subito, tutti i suoi limiti. I poteri riconosciuti agli organi collegiali sono stati di fatto esautorati dall’eccessivo formalismo centralistico e dalla limitatezza delle risorse, e ciò ha determinato una continua deresponsabilizzazione della componente dei genitori e l’affievolirsi della loro partecipazione”.

Si tratta di un’affermazione senza rapporto con la realtà: gli organismi collegiali non sono mai stati convocati per deliberare sugli aspetti qualificanti il loro mandato costitutivo: la sterilizzazione è stata l’inevitabile conseguenza.

Evidente l’insensibilità per l’organizzazione prevista dalla legge e, di conseguenza, per la promozione delle competenze: la mancata ricerca della causa dell’inefficacia delle norme rende manifesta la non percezione della natura del problema.

Il testo e la presentazione della riforma Giannini contengono sicuri elementi di giudizio:

1)     Delega al governo per la riscrittura il TU del 94 perché “non è in larga parte allineato né con l’introduzione dell’autonomia, cui è conseguito un nuovo assetto istituzionale..”;

2)     Il paragrafo 7 della legge 107/15 è un repertorio di competenze generali. E’ viziato da grossolani errori, inequivocabile prova dell’assenza della cognizione “competenza”.

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