Categorie: Attualità

Validità dell’a.s., i 200 giorni minimi e chiusura delle scuole per cause di forza maggiore

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le Regioni, ogni anno, definiscono il calendario scolastico regionale.

In particolare, l’art. 74, comma 7 – bis dispone che: “La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all’art. 193 – bis, comma 1”, il quale a sua volta recita: “Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma programmazione d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell’anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3”.

Di norma, le Regioni, nella determinazione del calendario scolastico, ottemperano a quanto previsto dal sopra citato articolo aggiungendo, ai 200 giorni minimi ai fini della validità dell’anno scolastico, alcuni giorni, per permettere al consiglio di circolo o di istituto di adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, consentendo così di effettuare eventuali recuperi di giorni di didattica non svolti a causa di particolari eventi non prevedibili al momento delle delibere regionali.

 

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In merito alle giornate perse causa di eventi “eccezionali”, la nota Miur prot. n. 1000 del 2012 ha chiarito che, al ricorrere di situazioni particolari (nello specifico, la nota si riferiva ad eccezionali eventi atmosferici, ma si ritiene si possano ricomprendere anche elezioni amministrative e/o politiche, referendum, emergenze sanitarie, ecc.), “si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.

Quindi, nell’ipotesi, ad esempio, del referendum del 17 aprile, per le scuole che saranno sede dei seggi elettorali e che quindi saranno chiuse il sabato e il lunedì per tutte le operazioni connesse, tali giornate possono essere considerate alla stregua di chiusure per cause di forza maggiore, considerato che al momento delle delibere regionali e dei conseguenti adattamenti da parte delle scuole, lo svolgimento del referendum non era previsto (è stato infatti deliberato nella seduta del 10 febbraio 2016 del Consiglio dei ministri). Quindi, si ritiene che, trattandosi di “eventi non prevedibili e non programmabili”, qualora si dovesse scendere al di sotto dei 200 giorni minimi di lezione, l’anno scolastico sia da ritenersi comunque valido.

La nota del 2012 aggiunge anche che “le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati”. Questo perché le decisioni delle scuole devono avere a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti.

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Lara La Gatta

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