Valore abilitante dei diplomi magistrale e della laurea in scienza della formazione primaria. Breve escursus storico chiarificatore
La laurea in Scienze della Formazione primaria è stata istituita (1997) quale corso di studi per la formazione dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria in sostituzione dei corsi di studi di livello pre-universitario erogati dalle scuole e dagli istituti magistrali.
Tali corsi erano sostanzialmente destinati a coloro che non avevano (o avrebbero) conseguito il titolo di scuola o istituto magistrale entro l’anno scolastico 2002.
Entrambi i corsi, ovvero quelli delle scuole ed istituti magistrali, ed i nuovi corsi universitari avrebbero consentito l’accesso ai concorsi a cattedra. Tuttavia, a differenza dei corsi di laurea, i diplomi conclusivi delle scuole e degli istituti magistrali avevano anche valore di abilitazione all’insegnamento, così come recitano.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 194, comma 1: Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 197, comma 1: A conclusione degli studi svolti […] nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che e esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio […] dell’istituto magistrale abilita, […]all’insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, art. 15 comma 7: I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.
Che il corso di laurea fosse, inizialmente, finalizzato ESCLUSIVAMENTE alla partecipazione ai concorsi lo dimostra l’art. 2 comma 4 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: “Nei corsi a posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea per l’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per i diplomi di laurea non specifici. L’art. 401, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 prevedeva (perché ora tali graduatorie sono chiuse) che le graduatorie permanenti provinciali fossero integrate con i vincitori dei concorsi a cattedra: “le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto..:”
Pertanto, dopo l’istituzione della laurea in Scienze della Formazione primaria, e fino al 2003, i titoli di scuola ed istituto magistrale (entrambi abilitanti ex lege) e i titoli di laurea in S.d.F.P. (non abilitante) erano considerati titoli di accesso ai concorsi a cattedra, ed i vincitori di tali concorsi avrebbero avuto accesso alle graduatorie permanenti provinciali
Solo nel 2003, con la Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 5 comma 3, è stato attribuito valore di abilitazione all’insegnamento alla Laurea in Scienze della Formazione Primaria, al quale è stato aggiunto, non valore concorsuale (i concorsi sono regolamentati, infatti, dall’art. 400 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) ma di inserimento nelle graduatorie provinciali regolamentate dall’art. 401 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: “L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.”
Importante notare che la Legge 53/2003 non attribuisce alcun valore concorsuale al titolo, ma, di fatto, si limita a permettere l’accesso alle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 (diventate poi ad esaurimento) in deroga alla partecipazione ai concorsi. Infatti, nel caso avesse avuto anche “valore concorsuale” esso avrebbe consentito l’accesso anche alla “graduatorie di merito” permettendo l’accesso al ruolo su entrambi i canali previsti.
Tale valore di accesso alle graduatorie permanenti provinciali è stato, successivamente, abrogato dalla Legge 24 dicembre 2007, art. 2 comma 416. Pertanto i corsi avviati successivamente a tale data perdevano valore di accesso alle graduatorie permanenti, trasformate “ad esaurimento”..
In realtà l’abrogazione dell’art. 5 della Legge 28 marzo 2003 da parte della Legge 24 dicembre 2007, art. 2 comma 416 portava come effetto accessorio non solo la cancellazione del diritto di accesso alle graduatorie provinciali permanenti in deroga ai concorsi, ma, altresì, per errore del Legislatore, lo stesso valore abilitante dell’esame finale del corso di laurea. A ciò ha posto rimedio l’art. 6 del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169, il quale ha disposto, al comma 1 che: “L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo prescelto.
Con tale articolo, quindi, venne “restituito” il valore abilitante al titolo, ma non più il diritto di accesso in deroga al concorso alle graduatorie provinciali permanenti (divenute ad esaurimento).
Pertanto i corsi iniziati entro l’anno accademico 2007-2008 conservano valore di accesso alle GP/GAE, mentre tale valore è stato definitivamente abrogato dalla Legge 24 dicembre 2007, art. 2 comma 416.
Ad oggi, quindi, sono da ritenersi abilitanti al’insegnamento e titoli di accesso ai concorsi sia i titoli rilasciati entro il 2002 dalle scuole ed istituti magistrali, sia i titoli conclusivi dei corsi di laurea successivi al 2002. Per questi ultimi sono titoli di accesso diretto alle graduatorie permanenti (ora GAE) i soli corsi iniziati entro l’anno accademico 2007/2008.
In relazione ai titoli previsti dal nuovo sistema di formazione (DM 249/2010) quindi nuovo corso SdFP (scuola dell’infanzia e primaria), Tfa e Pas (scuola secondaria), è utile precisare che l’art. 15 comma 27-bis esplicita che tali corsi sono finalizzati esclusivamente all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e all’accesso ai concorsi, escludendo tassativamente l’accesso alle GP/GAE.