Benché la legge 107/2015 lasci massima autonomia alle scuole per l’utilizzazione del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, devono essere rispettati alcuni criteri generali, fissati dal comma 129 della stessa legge.
Tale comma prevede che il Comitato di valutazione individui i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
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Ricordiamo che il Comitato di valutazione, presieduto dal Dirigente scolastico, è composto da:
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3 docenti della scuola, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
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2 rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; 1 rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
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1 componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
I criteri vengono dunque stabiliti dal Comitato di valutazione, ma l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente scolastico. È indubbio che la maggior o minor definizione dei criteri implicherà la minor o maggior discrezionalità del Dirigente scolastico, ma queste decisioni sono lasciate all’autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche.
Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, sostegno, insegnanti di religione). Sono dunque esclusi i docenti a tempo determinato. Viene definito “bonus” in quanto è da considerare come una retribuzione accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle valutazioni ricevute.
I 200 milioni di euro del fondo nazionale saranno ripartiti per l’80% in proporzione al numero dei docenti di ruolo in servizio presso ciascuna scuola e per il restante 20% sulla base di fattori di complessità delle stesse istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggior rischio educativo.
Tale 20% a sua volta viene suddiviso sulla base di indicatori del medesimo peso che tengono conto della percentuale degli alunni con disabilità e degli alunni stranieri, del numero medio degli alunni per classe, della percentuale di sedi scolastiche in aree totalmente montane o in piccole isole.
Per quanto riguarda l’ammontare del bonus, non sono previste cifre minime o massime, ma il tutto è determinato dai criteri del Comitato e dalle valutazioni del Dirigente.
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