Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, così come rivisto dalla Legge 107/2015, contempla al suo interno un segmento dedicato all’extracurricolare ovvero a tutte quelle attività che permettono alle scuole di ampliare l’offerta formativa in modo da rispondere al meglio alle specifiche esigenze formative degli alunni. Queste attività contribuiscono alla formulazione del giudizio valutativo per cui è necessario che il consiglio di classe, o team docenti per la primaria, prendano in carico l’esperienza svolta dagli allievi così come previsto dal D.lgs 62/2017, all’art. 2, comma 3, che afferma: “… I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno”.
La legge 107/2015 ha introdotto, all’articolo 1 comma 28, il curriculum dello studente, un documento da allegare al diploma del maturando di scuola secondaria di II grado, dove inserire “tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico”.
In conformità, quindi, a quelle che sono le indicazioni provenienti dagli organismi europei, l’apprendimento formale, quello che avviene a scuola, è soltanto una delle occasioni per l’allievo di acquisire conoscenze ed esercitare abilità e competenze. Per l’Europa è necessario certificare tutti gli apprendimenti, anche quelli cosiddetti non formali. Il D.Lgs n. 13 del 16 gennaio 2003 specifica che l’apprendimento “non formale” è quello “caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di istruzione e formazione, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. È quindi concepito come complemento dell’educazione formale e informale e come strumento specifico di educazione per insegnare l’autonomia dei bambini e dei ragazzi e rafforzare i sistemi di valori”.
Si ritiene utile fornire, soprattutto per il primo ciclo (primaria e secondaria di I grado), in quanto nel secondo ciclo è consolidata la prassi del credito scolastico ai fini del voto finale all’esame di Stato, un modello di “scheda di valutazione” delle attività extracurricolari, da adattare/integrare, che il docente conduttore dell’attività deve compilare al fine di fornire ai docenti, nella loro collegialità per la valutazione periodica, quegli elementi utili che possono contribuire ad una valutazione formativa completa.