Home Politica scolastica Valutazione a richiesta: non c’entra con il “bonus” premiale

Valutazione a richiesta: non c’entra con il “bonus” premiale

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Sulle competenze del comitato di valutazione e sulla stessa valutazione del “merito” dei docenti continuano ad esserci dubbi e incertezze.

Per la verità il testo della legge sembra piuttosto chiaro, ma è del tutto inevitabile che – trattandosi di materia nuova – le perplessità non manchino. Continua, per esempio, a circolare in rete l’idea che d’ora in avanti la valutazione del personale sarà decisa anche da genitori e studenti. In realtà così non è perchè i compiti del comitato di valutazione sono ben definiti dalla legge: il comitato nella sua interezza (3 docenti, due genitori – oppure un  genitore e uno studente – dirigente scolastico ed esperto designato dall’USR) può solamente definire i criteri e non  certamente individuare i docenti da “premiare”. Peraltro va anche detto che i criteri definiti localmente devono essere coerenti con quelli generali già stabiliti dalla legge. Un altro equivoco riguarda la disposizione inserita nel comma 5 del nuovo articolo sulla composizione e sui compiti del comitato: “Il comitato valuta  il  servizio  di  cui  all’articolo  448  su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico”. C’è chi interpreta questa disposizione nel senso che l’insegnante che voglia accedere al “bonus premiale” debba presentare una apposita richiesta. In realtà la valutazione “su richiesta”, prevista già dal TU del 1994 è altra cosa ed è una pratica pochissimo utilizzata. In genere si ricorre alla valutazione su richiesta quando si partecipa ad un concorso presso altra pubblica amministrazione che – a sua volta – richieda una qualche forma di attestazione della qualità del servizio prestato dall’insegnante.  Nulla a che vedere, insomma, con la valutazione finalizzata alla attribuzione del “premio” previsto dal comma 127 dell’articolo 1 della legge 107.