I primi giorni di febbraio segnano, nel calendario scolastico, il periodo degli scrutini di fine quadrimestre. Anche in questo anno scolastico, cosi come era già accaduto nel secondo quadrimestre del 2019/2020, le scuole secondarie di secondo grado sono state costrette ad attuare, per un lungo periodo, la cosiddetta “Didattica a distanza”, influenzando, non poco, il metodo di rilevazione degli apprendimenti e quello della valutazione degli studenti.
Rispetto la normativa di riferimento sulla valutazione degli studenti, tenuto conto del lungo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e dell’attivazione totale o, solo negli ultimi tempi, parziale della Didattica Digitale Integrata, è molto importante ricordare l’OM 11 del 16 maggio 2020. In tale norma all’art.4, comma 1, è scritto, in riferimento alla scuola secondaria di II grado, che la valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento ovvero del DPR 122/2009. In buona sostanza, anche in regime totale o parziale di Didattica Digitale Integrata, la valutazione degli studenti ha la stessa valenza giuridica della valutazione fatta in presenza. Nell’anno scolastico 2019/2020, in riferimento alla valutzaione finale, erano stati disapplicati i commi 5 e 6 del Regolamento sulla valutazione, evitando così bocciature e sospensioni del giudizio e promuovendo tutti gli studenti nonostante alcune insufficienze e difronte ad una media dei voti complessivamente inferiore a 6 decimi. Per l’anno scolastico 2020/2021, ancora non sono state prese decisioni al riguardo e quindi non è dato sapere quali saranno le determinazioni riguardo lo scrutinio finale, resta invece valido l’aspetto normativo legislativo riguardante l’equiparazione giuridica tra valutazione effettuata in caso di didattica in presenza e quella disposta in caso di percorsi svolti prevalentemente a distanza.
Non va dimenticato il fatto che anche il CCNI sulla Didattica Digitale Integrata richiama, in più passaggi, il rispetto del Decreto Ministeriale n.89 del 7 agosto 2020 in cui si parla di metodologie e strumenti di verifica, ma anche di valutazione.
Nel DM 89/2020 è scritto che la normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l’intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.
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