Il 1° aprile, è stato pubblicato il decreto ministeriale di adozione del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici.
Per favorire una graduale introduzione del nuovo Sistema, in prima applicazione nell’anno scolastico 2024/25, vengono adottate le necessarie semplificazioni descritte nel paragrafo 9 del Sistema.
Il Sistema Nazionale di Valutazione dei risultati dei Dirigenti Scolastici mira a fornire una valutazione oggettiva e trasparente delle prestazioni individuali dei dirigenti. Questa valutazione si basa su obiettivi chiaramente definiti e misurabili, nonché sui comportamenti organizzativi e professionali. L’obiettivo finale è il progressivo miglioramento della qualità del servizio scolastico, la valorizzazione e lo sviluppo professionale dei dirigenti scolastici. Il sistema stabilisce anche gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell’azione dirigenziale e individua i soggetti coinvolti nel processo di valutazione, in linea con le direttive ministeriali.
La valutazione dei risultati dei Dirigenti Scolastici si articola in diverse fasi. Inizialmente, i Capi dei Dipartimenti definiscono gli obiettivi a livello nazionale. Successivamente, i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali (USR) assegnano questi obiettivi ai singoli dirigenti scolastici, integrandoli con un obiettivo specifico di rilevanza regionale. Durante l’anno scolastico, i risultati vengono misurati e valutati dai Direttori USR rispetto agli obiettivi assegnati. È prevista una fase di contraddittorio tra il Direttore USR e il Dirigente scolastico in caso di disaccordo. L’intero processo si svolge su una piattaforma informatica dedicata, collegata al sistema informativo del Ministero. La valutazione si conclude con l’adozione di una scheda di valutazione annuale.
La valutazione considera la padronanza delle competenze professionali dei Dirigenti scolastici, con particolare riferimento a quattro ambiti principali:
La valutazione si basa su indicatori e target misurabili, definiti in armonia con le priorità strategiche del Ministro, le funzioni dei dirigenti scolastici e il Regolamento sull’autonomia scolastica.
Nel procedimento di valutazione intervengono diversi soggetti:
In caso di disaccordo con il punteggio della valutazione finale, il Dirigente scolastico può richiedere al Direttore USR, entro 10 giorni dalla notifica, un riesame motivato. Si avvia così una fase di contraddittorio che deve svolgersi entro 15 giorni. Al termine di questa fase, il Direttore USR può confermare o modificare la valutazione. Solo in caso di valutazione negativa, il contraddittorio è obbligatorio e viene attivato dal Direttore USR.
Sì, il Sistema di valutazione prevede la costituzione di un Organismo di Garanzia per la corretta applicazione del sistema di valutazione. I Dirigenti scolastici possono rivolgersi a questo organismo dopo aver esperito la fase del contraddittorio e in caso di persistente disaccordo sulla valutazione finale. L’Organismo, nominato con Decreto del Ministro, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante, previa audizione delle parti. È inoltre prevista una procedura di conciliazione attivabile su richiesta del valutato.
Alla valutazione positiva dei risultati conseguiti dal Dirigente scolastico consegue la determinazione e la corresponsione della retribuzione di risultato. Questa retribuzione è determinata annualmente nel rispetto del criterio della differenziazione e la sua misura è definita in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale. Una valutazione negativa può avere le conseguenze previste dall’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per i Dirigenti scolastici in particolari posizioni di stato (ad esempio, in servizio presso l’Amministrazione centrale o periferica del Ministero, presso altre amministrazioni, enti pubblici o privati), sono previste modalità di valutazione differenti. Se il dirigente ricopre un incarico dirigenziale effettivo presso un altro ente con un diverso CCNL, viene valutato secondo il sistema di valutazione della performance vigente per quell’area contrattuale. In altri casi (comando, utilizzazione), la valutazione è effettuata dal responsabile della struttura in cui presta servizio, seguendo un modello specifico. In via residuale, se non è possibile individuare un responsabile per la valutazione, è prevista un’indennità sostitutiva di risultato definita in sede di contrattazione integrativa nazionale.
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