Il Miur ha comunicato che è stata registrata alla Corte dei Conti la direttiva n. 36 del 18 agosto 2016 concernente la valutazione dei Dirigenti scolastici.
Il processo di valutazione si articola nella definizione degli obiettivi da assegnare ai Dirigenti e nella successiva rilevazione dell’azione dirigenziale finalizzata al conseguimento degli obiettivi e dei risultati effettivamente raggiunti e ha effetto sulla retribuzione di risultato conseguentemente spettante.
La valutazione del Dirigente si svolge con cadenza annuale, in coerenza con il relativo incarico triennale e con particolare attenzione alle azioni direttamente riconducibili all’operato del Dirigente in relazione al perseguimento delle priorità e dei traguardi previsti nel RAV e nel piano di miglioramento dell’Istituzione scolastica.
Alla valutazione consegue la determinazione e la corresponsione della retribuzione di risultato, definita annualmente nel rispetto del criterio della differenziazione e corrisposta, in unica soluzione, a seguito della procedura di certificazione delle risorse destinate e di definizione degli aspetti delegati alla fase contrattuale. La misura della retribuzione di risultato è definita in sede di contrattazione collettiva integrativa regionale.
A conclusione del procedimento, il Direttore dell’USR adotta il provvedimento di valutazione sulla base
dell’istruttoria effettuata dai Nuclei di valutazione appositamente costituiti e restituendo gli esiti della valutazione.
Nel caso in cui l’attività istruttoria svolta dai Nuclei di valutazione, nel corso dell’anno, evidenzi elementi di giudizio che possano condurre alla definizione della valutazione di un Dirigente al livello di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, il Direttore può convocare l’interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio, per un primo confronto.
Nel caso in cui il processo di valutazione si concluda con attribuzione del livello di “mancato raggiungimento degli obiettivi”, il Direttore comunica l’esito della valutazione all’interessato convocandolo, entro i successivi 30 giorni, per instaurare la fase del contraddittorio da concludere entro ulteriori 30 giorni.
Anche nel caso di valutazione positiva, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di valutazione, il Dirigente può chiedere di essere sentito dal Direttore che, a tal fine, comunica la data di svolgimento del colloquio.
A supporto del processo di valutazione sono previste idonee iniziative di informazione e formazione a favore dei Dirigenti e dei componenti dei Nuclei di valutazione, per favorire la conoscenza delle metodologie e l’utilizzo degli strumenti di valutazione.
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