Nella valutazione di cui all’articolo 28 della legge 81/08, il datore di lavoro (nella scuola il Dirigente scolastico) determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
le loro proprietà pericolose;
le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il livello, il modo e la durata della esposizione;
le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;
i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;
gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
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