Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 131 in materia di “Regolamento di attuazione della previsione dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo”.
In pratica si tratta del regolamento con cui vengono fornite indicazioni in fatto di applicazione delle norme del decreto Brunetta al personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio.
Il provvedimento, dunque, riguarda solo una fetta molto piccola dei dipendenti pubblici ma presenta alcuni aspetti interessanti che non mancheranno di “fare scuola” anche per le soluzioni che potranno essere adottate in altri settori del pubblico impiego, scuola compresa.
L’articolo 6 esplicita i criteri per la differenziazione delle valutazioni individuali e chiarisce subito che l’attribuzione selettiva delle risorse destinate al trattamento
economico accessorio è predisposta dal personale con funzione dirigenziale responsabile della struttura.
Il sistema di valutazione della performance individuale prevede la formazione di 4 fasce di merito:
a) fascia di merito alta, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 100%
b) fascia di merito media (grado di realizzazione delle performance pari al 80% )
c) fascia di merito bassa (grado di realizzazione delle performance pari al 60% )
d) fascia di merito corrispondente ad un grado delle performance inferiore al 60%, che non dà luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio.
Ma l’aspetto più interessante riguarda la percentuale del personale che può essere inserita in ciascuna fascia; infatti il decreto Brunetta del 2009 prevedeva, in linea generale, che al 25% del personale non si possa attribuire alcun compenso.
Il decreto relativo al personale della Presidenza del Consiglio prevede invece che
nelle fasce di merito a) e b) può essere collocato non più dell’80% dei dipendenti e nelle fasce di merito c) e d) non può essere collocato meno del 20% del personale.
Come si può constatare il decreto mette insieme le fasce c) e d); nel concreto questo significa che tutto il personale che raggiunge un grado di performance pari ad almeno il 60% può accedere al compenso accessorio.
Si tratta ora di vedere se questa logica verrà estesa anche agli settori del pubblico impiego o se rimarrà esclusiva del personale alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio.
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