La valutazione del rischio elettrico è un obbligo esplicitamente introdotto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08.
Sebbene l’obbligo di valutare tutti i rischi fosse già presente nel D. Lgs. 626/94, l’odierna articolazione del D. Lgs. 81/08 specifica dei criteri per la valutazione del rischio elettrico e per l’identificazione delle misure di sicurezza, anche con riferimento alla “pertinente normativa tecnica” (norme CEI 11-27 EDIZIONE IV del 2014 e CEI 50110-1 EDIZIONE III del 2014).
Il Titolo III del D. Lgs. 81/08, al Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”, riprende e sviluppa gli obblighi del datore di lavoro (nella scuola il Dirigente scolastico) connessi alla presenza e valutazione del rischio elettrico: appare rilevante l’esplicito obbligo introdotto dall’art. 80 “Obblighi del datore di lavoro”, comma 2, a carico del datore di lavoro, di valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti e apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti:
I docenti precari, anche con contratti brevi, hanno diritto ad avere la Carta Docente (500…
Al fine di dare avvio in modo regolare all’anno scolastico 2024/2025 con il decreto 71…
Incredibile, ma vero: su chi grava di meno l’imposizione fiscale mondiale? Sui multimiliardari: aliquote fiscali…
Assegnazioni provvisorie 2024: tutto ciò che devi sapere su sezioni, allegati e preferenze della domanda.…
Role-playing, discussioni guidate e progetti di gruppo: queste alcune delle attività che i docenti potrebbero…
Nella mattina di martedì 16 luglio, mentre a Montecitorio si discuteva il Decreto Legge 71…