Nella valutazione di cui all’articolo 28 della legge 81/08, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, sempre della legge 81/08 nelle seguenti attività:
brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
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