Il 13 novembre scorso nell’appuntamento di Tecnica della Scuola Live si è parlato di ricostruzione di carriera con i nostri esperti: il professore Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica, e l’avvocato Dino Caudullo, specializzato in diritto scolastico. Un tema caldo della giornata ha riguardato la valutazione del servizio dei docenti come normato dall’ultima giurisprudenza, quella comunitaria e quella interna, al fine di correggere eventuali disparità a danno dei precari nell’ambito della ricostruzione di carriera.
In particolare, afferma l’avvocato Caudullo, è stata la corte di cassazione a cambiare le carte in tavola, quando nel novembre 2019 è entrata nel merito del criterio di valutazione del servizio pre-ruolo in sede di ricostruzione di carriera.
Il testo unico della scuola, infatti, prevede un meccanismo di riconoscimento di servizio pre-ruolo nei limiti di 4 anni per intero, ai fini del riconocimento economico; gli altri restanti anni sono valutati per i 2/3.
“Ecco, la corte è entrata in questo meccanismo sulla scia della Corte di giustizia europea che chiede di non discriminare tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato,” ci spiega l’avvocato.
In sostanza questo meccanismo di valutazione parziale del pre-ruolo andrebbe a violare il principio di parità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato.
Come è intervenuta, dunque, la Corte di Cassazione, per ripristinare l’equità di trattamento e il principio di non discriminazione? Introducendo un meccanismo di bilanciamento.
Spieghiamo meglio la questione.
“Sappiamo che in sede di ricostruzione di carriera l’anno scalastico è considerato per intero anche se sono eseguiti solo 180 giorni di servizio,” ci ricorda l’avvocato. E questa chiaramente è una valutazione di vantaggio per il docente che abbia svolto solo 180 giorni di servizio sebbene gli venga riconosciuto un anno intero.
“Dunque, onde evitare una disparità di trattamento al contrario, cioè nei confronti del personale di ruolo, la Corte di Cassazione ha stabilito che si proceda valutando caso per caso.”
In altre parole, “nel servizio pre-ruolo vanno valutate anche le supplenze temporanee; e poi, facendo una valutazione complessiva, bisogna verificare se in concreto i servizi pre-ruolo complessivamente sommati siano più o meno favorevoli rispetto al trattamento di favore previsto per i casi di anno scolastico valutati per intero ma svolti solo con 180 giorni di servizio.”
In conclusione la Corte ha smontato il meccanismo di penalizzazione previsto dal testo unico della scuola ma contemplando una differenziazione: “i servizi vanno valutati caso per caso anche se vanno contemplate anche le sentenze temporanee.”
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