Il DPR 1092 del 1973 (“Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), infatti, al Titolo II (“Servizi computabili”), Capo III (“Aumenti nel computo dei servizi”), art. 24 (“Servizi scolastici”), prevede che “sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero”.
Il Dlgs 297/1994, all’art. 673 (“Valutazione del servizio prestato all’estero”), riprende lo stesso concetto ribadendo che “il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi”.
Si precisa, infine, che l’ulteriore beneficio previsto dall’art. 23 del DPR 1092/1973 per il “personale dell’Amministrazione degli Affari esteri in missione presso le sedi disagiate” non è applicabile al personale della scuola in quanto il “personale in missione” è quello dipendente dal MAE: il personale della scuola (dipendente dal Miur) che presta servizio all’estero non è in missione ma “collocato fuori ruolo”.
Lo rende noto la Cisl scuola
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