In sintesi i contenuti
Il coordinamento istituzionale del sistema è affidato all’Invalsi (Invalsi, Indire, Ispettori) e serve a definire i protocolli valutativi e i programmi delle visite alle scuole.
All’art. 2 si definiscono i compiti dell’Invalsi, dell’Indire e del corpo ispettivo. Ma il centro del provvedimento è l’art. 6 che norma il procedimento della valutazione: infatti è in corso la raccolta dei dati delle scuole e costituirà a settembre una banca dati che verrà restituita alle scuole. Con questi dati, e altri raccolti autonomamente dalle scuole, ogni istituzione scolastica elaborerà un rapporto di autovalutazione secondo un format predisposto dall’Invalsi, al quale seguirà un piano di miglioramento.
Il rapporto e il piano di miglioramento dovranno essere inviati all’Invalsi (all’USR per obiettivi Ds) che dovrà stabilire quali sono le scuole in difficoltà (si calcola circa 400 all’anno) che saranno visitate dai nuclei di valutazione (un ispettore e due esperti selezionati tra quelli inseriti in un apposito albo) sulla base di protocolli definiti, fornendo un aiuto nella ridefinizione e attuazione del piano di miglioramento. Anche le scuole che non sono in difficoltà potranno essere visitate dal nucleo di valutazione, sorteggiate a campione. Il piano viene reso pubblico (rendicontazione sociale: trasparenza e condivisione con territorio).
Commenti
Il testo non presenta obiettivi e finalità sanzionatorie nè un sistema di premialità una soddisfazione per la nostra Associazione che ha sempre criticato questa prospettiva.
Tuttavia, per la parte tecnica, preoccupa il meccanismo che rischia di diventare un ulteriore aggravio di lavoro burocratico per chi insegna (compilare tante carte per giustificare il processo), togliendo tempo e spazio all’attività professionale principale degli insegnanti: cioè insegnare, appunto.
Preoccupa, ancora, il ruolo dell’Invalsi, le cui prerogative sono ampliate notevolmente. L’art. 3 del regolamento affida infatti all’Invalsi : i poteri di proporre i protocolli di valutazione e i programmi delle visite alle istituzioni scolastiche da parte dei costituendi ‘nuclei di valutazione’, la definizione degli indicatori di efficacia e di efficienza per identificare le scuole in crisi e degli indicatori per la valutazione dei dirigenti e la redazione di un rapporto periodico sul sistema scolastico e formativo.
Inoltre, anche l’autovalutazione delle scuole dovrà seguire il quadro di riferimento predisposto dall’Invalsi (art. 6).
In questo modo, valutazione esterna ed interna si uniformano, annullando ogni possibilità di confronto dialogico tra la situazioni e invadendo l’ambito della libertà d’insegnamento.
Diversa e più articolata la funzione dell’ Indire che interviene a supporto dei piani di miglioramento, adottati autonomamente dalle singole scuole (art.4).
Dunque, poteri inappellabili all’Invalsi che sembrano non utili ad un effettivo miglioramento dell’offerta formativa (es. mancano tutti gli indicatori di efficacia e efficienza, mancano i parametri sui quali si valutano le scuole), ma funzionali ad un irrigidimento e ad una conformistico adeguamento a criteri e modelli definiti da un organismo tecnico e non politico.
Sul tema ci riserviamo comunque un’analisi più approfondita, non senza continuare a rilevare che si ritiene impossibile l’attuazione del sistema nazionale di valutazione a costo zero, cioè senza risorse
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