Con propria nota prot.n. 6193/2017 il Miur ha precisato i termini di decorrenza di quanto previsto dal D.Lgs.n. 62/2017, pubblicazione Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/5/2017 Suppl. Ordinario n. 23 – cfr. anche art. 15 D. Lgs n. 62/2017, in materia di Valutazione e svolgimento dell’Esame di Stato.
Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, le nuove modalità di valutazione e di ammissione alla classe sccessiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, previste dal citato D. Lgs. n. 62/2017, si applicheranno a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. Pertanto, per l’anno scolastico in corso, resta tutto invariato per l’effettuazione degli scrutini finali e per lo svolgimento dell’esame di terza media.
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Con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, per le modalità di attribuzione del credito scolastico nel corrente anno scolastico, per tutte le attuali classi (comprese le terze) in sede di scrutinio finale si continuano ad applicare le tabelle allegate al DM n. 99 del 16 dicembre 2009. A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, data in cui andrà a regime tutto l’impianto correlato alla nuova disciplina degli esami di Stato, si applicheranno le tabelle di cui all’Allegato A al decreto legislativo n. 62/2017, operando le necessarie confluenze in esso previste.
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