Con la nota 8464 del 28 maggio 2020 il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti, oltre che relativamente alle ordinanze riguardanti gli esami del I e II ciclo, anche in merito alla O.M. n. 11/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020.
Con riferimento agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, sia per il primo (art. 3, comma 4 della O.M.) sia per il secondo ciclo (art. 4, comma 4), la nota precisa che anche i voti inferiori a sei decimi devono essere riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica.
Per la scuola secondaria di II grado il Ministero chiarisce che per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato, che dovrà comprendere anche per le discipline non più impartite nella classe successiva; del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.
In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico previste all’articolo 4, comma 4, tale integrazione non può essere superiore ad un punto.
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