Il tema della valutazione degli studenti è un argomento che interessa molto i docenti, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui il disorientamento è una variabile che unisce famiglie, studenti e gli stessi insegnanti. La didattica distanza con tutte le sue criticità e i suoi aspetti di illegittimità, puntualmente sottolineati dalla nostra testata, è stata regolarizzata con il decreto Cura Italia introducendo la norma in cui la valutazione degli apprendimenti oggetto della didattica a distanza ha gli stessi effetti di quella “tradizionale”.
Il d.lgs. 62/2017, decreto delegato ai sensi dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 107/15, ha da poco introdotto nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e di esami di stato del primo e del secondo ciclo. Con il d.lgs.62/2017 viene confermato il principio che la valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
Per la scuola primaria, ai sensi dell’art.3, comma1, del d.lgs. 62/2017, gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Per la secondaria di I grado ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Sempre nella secondaria di I grado è possibile promuovere lo studente alla classe successiva anche se le diverse competenze e conoscenze delle discipline “non sono del tutto consolidate o sono in corso di acquisizione”. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Per quanto riguarda l’ammissione all’esame di Stato 2018-2019 c’è la novità definita dall’art.13 del d.lgs. 62/2017, che introduce, anche se prorogato di un ulteriore anno, l’obbligo degli studenti di svolgere la prova Invalsi durante l’anno scolastico e lo svolgimento dell’attività prevista per l’alternanza scuola lavoro.
Per il resto la valutazione finale degli studenti per la scuola secondaria di II grado è normata dal DPR 122/2009. Nell’ambito dello scrutinio finale, è decisa l’ammissione di ogni singolo alunno alla classe successiva o, eventualmente, la sospensione del giudizio o la non ammissione. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
La legge di conversione del Cura Italia approva alcuni emendamenti che potremmo chiamare “salva valutazione 2019/2020”, ovvero per rendere legittima o provare a rendere legittima la valutazione degli studenti in regime di sospensione delle attività didattiche e di attuazione della didattica a distanza, è stato introdotto l’articolo 87 comma 3 ter, in cui è scritto: “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. Questo sembrerebbe tagliare la testa al toro, ma sarebbe utile riflettere sul fatto che la valutazione del voto in pagella deriva certamente da un congruo numero di valutazioni assegnate allo studente a verifiche scritte e orali. Visto che la norma dell’art.87, comma 3 ter, non è retroattiva, ma la sua efficacia entrerà a regime solo da ora in avanti, sembra difficile che i docenti possano avere svolto, in regime di didattica a distanza e di sospensione delle attività didattiche, un congruo numero di verifiche scritte e orali. Per cui è bene ricordare che la media aritmetica dei voti non è l’unico indicatore per assegnare il voto in pagella, ma si dovrebbe tenere conto anche del miglioramento avuto dallo studente rispetto ai livelli di partenza, dal suo impegno, dall’autonomia raggiunta, dal metodo acquisito, dal grado di maturità e responsabilità raggiunto dallo studente, dalla continuità nello studio e da tutto quello che può contribuire a dare una più giusta valutazione finale. In buona sostanza, in condizioni favorevoli e anche in condizioni particolarmente disagiate degli studenti, la valutazione formativa sembra essere il modo più corretto e regolare per valutare gli studenti ai tempi del COVID-19.
Nella norma del decreto Cura Italia che mette la valutazione in presenza allo stesso livello normativo di quella a distanza, sembra esserci un’eccezione di non poco conto. Gli studenti, a prescindere dal voto che riporteranno in pagella, saranno ammessi alla classe successiva. Anche le non ammissioni alla classe successiva per un numero di assenze superiori al 25%, non sarà più una regola valida per gli scrutini finali dell’anno scolastico 2019/2020. In buona sostanza con un colpo di penna vengono cancellate le non ammissioni alla classe successiva e la sospensione del giudizio per debiti formativi delle scuole secondarie di II grado. Il Governo si è mosso tutelando il Miur da possibili ricorsi al TAR, ma c’è chi pensa che le Ammissioni con insufficienze, i crediti scolastici al ribasso e voti dati con leggerezza, possano aprire ugualmente tanti contenziosi contro il MIUR. Bisognerà attendere giugno per capire come andrà a finire la questione della valutazione degli studenti a distanza nonostante la pezza messa con il decreto Cura Italia.
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