Valutazione periodica degli apprendimenti nelle scuole superiori
Facendo seguito precedenti note del 2010 e 2011 relative alla valutazione periodica degli apprendimenti nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, il Miur ha pubblicato la CM n. 89 – prot. MIURAOODGOS/6751 del 18 ottobre 2012, emanata per poter fornire alle scuole elementi certi di riferimento, in attesa della prevista revisione del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009).
Di seguito i punti essenziali della circolare: – i nuovi curricoli introdotti dal riordino interessano per la prima volta anche le classi iniziali del secondo biennio; – nelle classi quarte e quinte dei percorsi liceali, artistici, tecnici e professionali gli scrutini si svolgeranno con le consuete modalità, nel rispetto delle norme ancora vigenti; – per le classi prime, seconde e terze i riferimenti sono l’art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, n. 122. Vanno inoltre tenute in considerazione le esperienze di eccellenza in materia di valutazione già condotte dalle singole istituzioni scolastiche e le numerose osservazioni e proposte pervenute al Ministero, in questi due anni trascorsi dall’avvio dei nuovi ordinamenti, nel quadro di un confronto continuo e proficuo.
Tenuto conto di questi aspetti, le istituzioni scolastiche dovranno valutare l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, come nello scrutinio finale, mediante un voto unico, che deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie.
Sarà cura del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica e nei Pof delle istituzioni scolastiche dovranno essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo, al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento.
Per quanto riguarda le prove relative agli esami di idoneità e integrativi saranno emanate specifiche disposizioni.