Già da qualche giorno le scuole polo individuate per valutare i punteggi degli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze stanno esaminando le istanze inoltrate dai candidati entro il 6 agosto 2020. Si prevede la conclusione di questa procedura per il 28 agosto e la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze per l’1 settembre.
Le scuole stanno esaminando la coerenza delle dichiarazioni rilasciate dagli aspiranti all’inserimento nelle GPS per convalidare il titolo di accesso alla fascia di riferimento e alla classe di concorso richiesta.
In taluni casi in cui il titolo dichiarato non consente l’accesso alla graduatoria scelta, la scuola polo decreta l’esclusione dalla classe di concorso, mentre se i tioli di accesso dichiarati sono uniformi al DPR 19 del 23 febbraio 2016, allora il docente viene ammesso alla graduatoria indicata.
Ricordiamo che per accedere alla seconda fascia delle GPS, per chi non era inserito nel triennio precedente o sfornito di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, serviva necessariamente il conseguimento dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche.
Le scuole polo individuate per esaminare le istanze GPS e per convalidare i titoli con relativo punteggio, valutano anche gli ulteriori titoli culturali, dando fino ad un massimo di 2 punti per 4 titoli informatici ovvero 0,5 punti per ogni titolo informatico, un massimo di 3 punti per tre master o corsi di perfezionamento annuali di almeno 60 CFU e con esame finale, per le certificazioni di inglese B2 3 punti, C1 4 punti e C2 6 punti.
Per esempio le scuole polo dovranno pure valutare 12 punti per ciascun Dottorato di ricerca svolto dal candidato alla GPS, altri 12 punti vengono assegnati ai candidati che hanno svolto attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre
2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Per la valutazione del servizio della scuola secondaria sono attribuiti 2 punti al mese o frazione di 16 giorni fino al massimo 12 punti per anno scolastico se il servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado.
Mentre per la valutazione del servizio sono attribuiti 1 punto al mese o frazione di 16 giorni fino ad un massimo di 6 punti per anno scolastico se il servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso della secondaria di primo e secondo grado, servizio prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità sul primo grado per classi di concorso del secondo grado e sul secondo grado per classi di concorso del primo grado.
Risulta falsa la notizia per cui i titoli ulteriori al titolo di accesso andavano inseriti per singola classe di concorso. Per la verità gli ulteriori titoli a quelli di accesso andavano ripetuti per ogni tipologia di inserimento e non per ogni classe di concorso. Per cui se un candidato alle GPS si inseriva per più classi di concorso delle secondaria in II fascia, ovvero in TAB 4 senza chiedere altre tipologie di inserimento, allora i titoli culturali andavano dichiarati una sola volta. Se invece il candidato oltre ad inserirsi nella tipologia TAB 4, ovvero una classe di concorso della scuola secondaria di II fascia, chiedeva pure l’inserimento in TAB 1, ovvero per la scuola dell’infanzia e primaria di I fascia, allora avrebbe dovuto ripetere l’inserimento dei titoli culturali sia per il TAB 4 che per il TAB 1.
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