Categorie: Personale

Valutazione scrutini: Il docente propone e il Consiglio dispone

Per le scuole secondarie che adottano il trimestre, verso la metà del mese di dicembre è tempo di scrutini. È utile ricordare le regole sulla valutazione degli studenti.

La valutazione degli apprendimenti dei singoli studenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Ovviamente la valutazione degli apprendimenti si basa sulle proposte di voto fatte dai singoli docenti, che viene recepita dal Consiglio di Classe che può, laddove lo ritenga necessario, modificare la valutazione proposta dal docente, con voto palese, anche sulla base di ponderate motivazioni e dei criteri di valutazione adottati dal Collegio dei docenti.

Infatti nell’art.2 comma 1 del DPR 122/2009 è disposto che “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.

Mentre nell’art.4 comma 1 dello stesso DPR, riferito alla valutazione degli studenti delle scuole secondarie di II grado, è disposto che “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni”.

Quindi appare evidente che il voto che viene assegnato ad uno studente in fase di scrutinio, derivi dalla presa d’atto di un intero Consiglio di classe, che viste le proposte presentate dai docenti delle singole discipline valuta all’unanimità o a maggioranza il voto da assegnare ad ogni studente.

Nel caso il Consiglio di classe decidesse di modificare la valutazione proposta da un singolo docente, potrebbe farlo con una delibera assunta dall’intero organo collegiale, che deve essere perfetto, a cui nessuno si può sottrarre decidendo di astenersi. In caso di parità sulla delibera collegiale che determina il voto da assegnare allo studente, il voto del Presidente del Consiglio di classe, che potrebbe essere il Ds o un suo delegato appartenente al Consiglio, vale doppio e determinerà la decisione di modifica del voto.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Franco Ferrarotti: se ne va il padre della sociologia italiana; alla Tecnica una delle sue ultime video-interviste

Non è facile parlare di Franco Ferrarotti, morto a Roma nella giornata odierna, all’età di…

13/11/2024

Posizioni economiche ATA, domande dal 14 novembre al 13 dicembre 2024 [DECRETO E ALLEGATI]

La FLC CGIL dà notizia della conclusione del confronto tra Ministero e OO.SS. relativo al…

13/11/2024

Premio Romei alle figure autorevoli della scuola e non solo: Liliana Segre, cardinale Zuppi e Alessandro Giuliani

Mercoledì 13 novembre nell'Auditorium del Goethe-Institut di Roma si è tenuta la tredicesima edizione della…

13/11/2024

Lo sciopero della scuola del 15 novembre ha due istanze da vagliare: età pensionabile e riscatto della laurea

Come è noto Anief ha proclamato un nuovo sciopero della scuola per il prossimo venerdì 15 novembre, al…

13/11/2024

Studenti-atleti di alto livello, compiti concordati e tre giorni di assenza al mese: emendamento alla Manovra. Come funziona adesso?

Tre giorni di assenza giustificata al mese e interrogazioni e compiti in classe adattate al…

13/11/2024

Liceo Made in Italy: il regolamento definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri

Nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 12 giugno, il Governo ha dato…

13/11/2024