Home Attualità Valutazione scuola primaria: ennesimo cambiamento di dubbia utilità

Valutazione scuola primaria: ennesimo cambiamento di dubbia utilità

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E’ notizia di questi giorni dell’ennesimo cambiamento circa la valutazione nella scuola primaria e vorrei condividere con la vostra testata alcune considerazioni.

Era il 6 giugno 2020 quando la L.41 (articolo 1 comma 2bis) introduceva i giudizi descrittivi al posto dei voti numerici. Passata tale norma quasi inosservata (si era nel pieno Covid-19) dopo quasi sei mesi venivano comunicate alle scuole le Linee Guida da seguire con l’O.M. 172: all’epoca ci si chiese se non fosse stato meglio prima formarsi per poi iniziare a praticarlo nel successivo a.s., considerata la situazione contingente (Covid) e la tempistica (fine primo quadrimestre).
La nuova virata di alcuni giorni fa, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede che il Ministero possa avere 180 giorni per definire attraverso una o più ordinanze le procedure nel dettaglio.
Ci risiamo: déjà vu. La tempistica andrà sicuramente ad incidere sul primo quadrimestre e nuovamente il contesto di introduzione non è dei migliori: come da voi segnalato, in Italia vi sono più di 500 scuole in reggenza, Dirigenti, Segreterie e docenti sono alle prese con l’organizzazione e l’attivazione dei corsi legati al PNRR e l’attenzione delle scuole si concentra in queste settimane sul carosello di supplenti/docenti/nomine legati ai ritardi dell’immissione in ruolo.

Non entro ovviamente nel merito di scelte politiche che hanno portato a questa Legge e nemmeno nel merito di un nuovo sistema valutativo che appare ancora indefinito: già in precedenza mi ero permesso, come docente, di esprimere il mio parere circa punti di forza e di attenzione legati alla valutazione come da O.M. del 2020. Ma in questo caso non possono che sorgere alcune domande: cosa faranno le scuole in questo periodo di attesa?
Si asterranno dal valutare? Continueranno con la precedente modalità, che dovrà poi fare i conti con l’obbligatorio aggiornamento del registro elettronico (oltre che con la probabile trasposizione

di giudizi descrittivi in giudizi sintetici)?

Alcuni docenti, responsabilmente, si stanno chiedendo se sia già possibile iniziare a fare qualcosa, considerata la precedente esperienza, che aveva provocato effettive criticità nella didattica e nella comunicazione ad alunni e genitori in quanto effettuata in corso d’opera. Ma sarà effettivamente possibile?

La norma, tratta dal testo riportato dagli organi di stampa, indica solo quanto segue (art.1 comma 1):

A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.
Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito.

Qualcosa non torna:
1) non vi è traccia, nel testo reso disponibile, dei riferimenti alla scansione ottimo, buono ecc. riferita sui media nazionali come i giudizi sintetici che andrebbero a sostituire gli indicatori avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione.
Presentati probabilmente in occasione di interviste o dichiarazioni ai media, nel dispositivo legislativo brillano per la loro assenza;
2) non viene fornita alcuna indicazione circa eventuali cambiamenti per quanto riguarda la valutazione in itinere: sarà agganciata ai descrittori sintetici o si continuerà con la modalità che fornisce continui feedback descrittivi?
3) Cosa si intende poi per descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti?

In realtà uno spazio di manovra ci sarebbe: l’OM 172/2020 (art.3 comma 2, in vigore) prevede che la valutazione in itinere in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati. La FAQ ministeriale 4 segnala che la valutazione in itinere dovrà avere comunque carattere formativo e sarà via via coerente con la valutazione descrittiva. Non so quanto sia conveniente per un Collegio e per un Dirigente iniziare un percorso collegiale di revisione delle modalità di valutazione, cambiando anche le sezioni del registro elettronico in questa situazione ancora da definire.

Forse potrebbe aiutare un sollecito al MIM, da parte dei Dirigenti stessi, perché i chiarimenti giungano il prima possibile.

Giacomo Rota