La valutazione dei servizi secondo le disposizioni previste dall’art. 15 dell’O.M. 112 del maggio 2022 avviene sulla base delle 10 tabelle distinte per la prima e per la seconda fascia delle GPS e per ordine di scuola.
Fermo restante che ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta e va distinto in servizio specifico e aspecifico.
Per servizio specifico s’intende quello prestato:
• sulla specifica classe di concorso
• sul sostegno purché sia stato svolto nello stesso ordine di scuola anche su classi di concorso diverse;
Per servizio aspecifico s’intende quello prestato:
• su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado di scuola;
• nell’insegnamento della religione cattolica o servizio alternativo all’IRC;
• sul sostegno ma su grado diverso.
Per il servizio prestato senza avere il titolo o la specializzazione, sarà attribuito il punteggio a condizione di aver conseguito il titolo richiesto entro la data di presentazione della domanda d’inclusione e aggiornamento delle GPS.
I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.
Il servizio d’insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato:
• in istituti d’istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati;
• nella scuola primaria parificata;
• nella scuola dell’infanzia pareggiata;
• nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
è valutato la metà del punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici.
Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
La nota 1290 del 22 luglio 2020 stabilisce che il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Il punteggio massimo previsto può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”. Nel caso di punteggi superiori ai 12 punti il sistema informativo ha previsto in automatico la relativa decurtazione, riportandolo al massimo di 12 punti previsti. “.
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