L’Invalsi nasce nel 2003, generato dalla legge 53, che ha ufficialmente riconosciuto alla scuola il carattere di sistema.
Un riconoscimento solo nominale, perché
L’InVALsi è stato concepito come ente supervisore, esterno alle dinamiche scolastiche;
La valutazione non appartiene alla cultura sistemica;
Il governo di un sistema si consegue col controllo: gli scostamenti tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti forniscono le informazioni necessarie per ritornare sulle fasi della progettazione e apportare le variazioni opportune.
L’istituto romano è stato concepito ignorando la natura unitaria e indissolubile dei percorsi progettuali. Essi richiedono la specificazione dei risultati attesi, l’individuazione e l’utilizzo delle risorse, l’ottenimento dei risultati, il feed-back.
Non si capisce perché il modello organizzativo contenuto nel TU 297/94, figlio della cultura sistemica, sia stato rigettato.
Un errore favorito dalla passività del Consiglio di circolo/d’istituto che, nonostante avesse il pallino in mano, non ha onorato il mandato ricevuto.
Ecco le sue prerogative.
Il Consiglio di circolo/d’Istituto ha la facoltà di deliberare i “Criteri generali della programmazione educativa” per fissare i paletti entro cui il Collegio dei docenti, i Consigli di classe, i docenti fanno le loro scelte.
Prima del 2017, inoltre, “deliberava e adottava gli indirizzi generali”.
Oggi, approvando il Ptof, può esigere che le finalità formative, definite dal dirigente scolastico sotto forma di competenze generali, corrispondano alle sue attese.
Le competenze generali, chiave di volta dell’architettura scolastica, sono l’interfaccia tra la scuola e l’Invalsi, perché
elaborazione degli “obiettivi generali del processo formativo” definiti dal ministero;
da sottoporre all’analisi degli organi ministeriali locali per la certificazione della corrispondenza con le disposizioni nazionali;
da trasmettere all’Invalsi per conoscenza;
oggetto dei test, il cui esito, comparato con le attese, fornisce il grado d’efficacia dei “criteri generali dell’azione educativa” deliberati.
La delibera dei “criteri generali dell’azione educativa” dovrebbe
Richiamare gli adempimenti legislativi cui è sottoposto il Collegio dei docenti:
“Programmazione dell’attività educativa” che consiste nell’identificare le capacità sottese alle competenze generali ed elencare gli obiettivi cui tutti i consigli di classe mireranno;
“Valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica”.
Esplicitare il significato da attribuire al coordinamento didattico operato dal Consiglio di classe come
adattamento degli obiettivi del collegio alla specificità della classe di riferimento;
individuazione delle strategie per il relativo conseguimento;
calendarizzazione del controllo bimestrale.
Definire le responsabilità dei docenti:
Predisporre interventi didattici per trasmettere una corretta e precisa immagine della disciplina di competenza e per favorire comportamenti coerenti con i traguardi del Consiglio di classe.
Partecipare alla redazione delle prove di controllo d’istituto e di classe.
Concludendo: la condizione necessaria.
Enrico Maranzana
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