Nei verbali del Consiglio di classe, soprattutto nei casi dove ci sono alcune particolari problematiche, il docente ha diritto a chiedere di riportare, con estrema precisione anche linguistica, le proprie dichiarazioni.
Il Consiglio di classe è un organo collegiale presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente suo delegato che faccia parte dello stesso Consiglio. Ai sensi dell’art.5, comma 5, del d.lgs. 297/94, le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di classe sono attribuite dal Dirigente scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Le funzioni di presidente e segretario verbalizzante del Consiglio di classe sono obbligatorie e non possono essere rifiutate dai docenti individuati dal DS.
È utile sapere che ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.lgs. 297/94, i consigli di intersezione, di interclasse e di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
È utile sapere che ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 297/94, il Consiglio di classe è l’unico organo collegiale del nostro sistema scolastico in cui si considerano valide le sue sedute, fatta eccezione per gli scrutini in cui deve esserci il Collegio perfetto, anche senza la presenza della metà più uno dei componenti in carica per la sua validità. In fase di scrutini intermedi o finali il Consiglio di classe deve essere al completo di tutte le sue componenti docente e se un docente è assente deve essere sostituito, preferibilmente con un docente della stessa disciplina e comunque non appartenente al medesimo Consiglio. In buona sostanza se un Consiglio di classe è composto da 9 docenti, in caso di assenza di uno o più docenti, la loro sostituzione non deve alterare il numero dei 9 componenti, per cui in tal caso si dice che l’organo collegiale è perfetto.
È di notevole importanza ricordare che il verbale redatto dal segretario del Consiglio di classe è un documento giuridico che per ogni eventualità può essere prodotto come prova giuridica di un contenzioso. Si ricorda che il TAR del Lazio – Sez. I – del 9/7/1980 n. 782 si è cosi espresso: “Il verbale della seduta di un organo collegiale non è mai la riproduzione meccanica della discussione orale, ma è un documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa; peraltro, essendo la verbalizzazione null’altro che la forma scritta dell’atto orale da verbalizzare, ciò che non è nel verbale non è neppure nell’atto”.
In ragione di quanto esposto dal TAR del Lazio è importante che un docente, qualora ne ricorrano le ragioni, chieda al segretario verbalizzante del Consiglio di classe di trascrivere nel verbale della seduta una precisa dichiarazione virgolettata, in modo tale che possa essere utilizzata in ogni contesto e possa costituire una prova oggettiva. Il riportare nel verbale del Consiglio di classe una dichiarazione fatta dal docente, non è una concessione alla richiesta del dichiarante, ma è proprio un diritto del docente.
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