Una docente di un liceo ci chiede se è regolare che il verbale del Consiglio di classe non venga redatto nella stessa seduta collegiale.
In buona sostanza la docente trova strano che il verbale di una seduta collegiale, come per esempio quella di un Consiglio di classe, venga redatto dopo alcuni giorni dalla seduta e non venga letto ed approvato al termine dello stesso Consiglio.
Inoltre la stessa docente ritiene illegittimo che il verbale possa essere redatto e incollato nel registro dei verbali senza che prima sia stato letto ed approvato dallo stesso Consiglio.
Cosa dice la giurisprudenza sui verbali degli organi collegiali e in particolare dei Consigli di classe?
Il verbale di un organo collegiale, per essere dichiarato documento giuridicamente valido, deve essere approvato dall’Organo, per cui fino a che esso non è approvato nella seduta successiva, è inefficace, così come affermato dal Consiglio di Stato – Sez. V – decisione 3/4/1964 n. 407.
Per quanto riguarda l’impugnabilità del verbale sostiene il Consiglio di Stato – Sez. IV – decisione 27/10/1965 sentenza n. 600: “Le eccezioni sulla verità dei fatti attestati nel verbale relativo alla seduta di un Organo Collegiale debbono essere sollevate davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nella forma di querela di falso“. La trascrizione del verbale è fatta dal Segretario del Consiglio secondo le disposizioni del Presidente.
Il verbale della seduta di un organo collegiale non è mai la riproduzione meccanica della discussione orale, come sentenziato dal T.A.R. Lazio – Sez. I – del 9/7/1980 n. 782, ma è un documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa; peraltro, essendo la verbalizzazione null’altro che la forma scritta dell’atto orale da verbalizzare, ciò che non è nel verbale non è neppure nell’atto.
Il Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 344 del 25 gennaio 2003 afferma che il verbale, anche se volto a riprodurre l’attività di un organo collegiale, non è un atto collegiale, ma solo il documento che attesta il contenuto di una volontà collegiale. La non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute.
Il Consiglio di Stato, sez. 6a, n. 6208 dell’11 dicembre 2001, afferma che la sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario, prima della sua approvazione, serve a far fede di quanto deliberato nella seduta, la cui verbalizzazione, per prassi normale, è approvata nella seduta successiva. Tale approvazione garantisce che il verbale, sottoscritto dal solo Presidente e dal Segretario, risponda esattamente a quanto deliberato.
In conclusione possiamo affermare che un verbale di un Consiglio di classe può essere redatto con calma anche qualche giorno dopo lo stesso Consiglio, sulla base degli appunti raccolti dal Segretario durante la seduta. Il verbale deve essere redatto dal Segretario seguendo le indicazioni date e dovute del Presidente del Consiglio di classe. L’approvazione del verbale per prassi normale, come si evince anche dalla su citata sentenza del Consiglio di Stato dell’11 dicembre 2001, avviene all’apertura della seduta successiva.
Ovviamente il verbale del Consiglio di classe, una volta redatto dal Segretario e firmato dal Presidente, deve essere incollato nel registro dei verbali della classe. La sua approvazione può avvenire all’unanimità o a maggioranza, con dichiarazioni motivate di chi non dovesse approvare. Le eccezioni di verità riscontrate a verbale non possono essere corrette o modificate, ma debbono essere sollevate, da chi le contesta, davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nella forma di querela di falso.
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